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monovigente 26 aprile 2001, n.209

Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sull'interpello del contribuente;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguardante disposizioni di attuazione;

Visto l'articolo 19 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante l'attuazione del diritto di interpello del contribuente;

Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello dell'amministrazione finanziaria da parte del contribuente;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000, n. 193/2000;

Considerato che non e' opportuno accogliere l'indicazione del Consiglio di Stato relativa alla possibilita' di presentare l'istanza di interpello anche dopo che il contribuente ha dato attuazione alla norma controversa, atteso che il mantenimento del carattere preventivo dell'interpello consente di non confliggere con la disciplina del ravvedimento operoso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-2245/UCL del 13 febbraio 2001;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, puo' inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto dell'interpello disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'interpello non puo' essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2. Il contribuente dovra' presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

3. L'istanza di interpello puo' essere presentata, al-tresi', anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, e' presentata agli uffici individuati al successivo articolo 2, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 2

Competenza degli uffici

1. L'istanza di interpello e' presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonche' i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire, presentano l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate.

3. Per i tributi la cui gestione e' attribuita all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione compartimentale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.

((4-bis. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello e' presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi; per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione per le accise, fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i quali l'istanza e' presentata all'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo in cui e' stato commesso l'illecito)).

Art. 3.

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilita':

a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;

c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. Alla istanza di interpello e' allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facolta' di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

3. L'istanza deve, altresi', contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

4. La mancata sottoscrizione e' sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

5. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito "documentazione tributaria" del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel sito sia presso gli uffici di cui all'articolo 2. L'amministrazione finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'eventuale inammissibilita' dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Art. 4.

Adempimenti degli uffici

1. La risposta scritta e motivata fornita dagli uffici indicati all'articolo 2, e' notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'articolo 3, commi 1, lettera c), e 3, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza e' stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3, comma 4. Qualora l'istanza sia stata presentata alla Direzione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la risposta puo' essere fornita direttamente anche dalla Direzione centrale normativa e contenzioso.

2. La risposta di cui al comma 1 puo' essere fornita anche telematicamente.

3. Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 2, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.

4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalita' dell'istanza di interpello.

5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione finanziaria puo' fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito "Documentazione tributaria" del Ministero delle finanze. L'Amministrazione finanziaria deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'avvenuta pubblicazione e gli estremi della circolare, risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

Art. 5.

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.

2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limita-tamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformita' della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si e' formato il silenzio assenso.

3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

4. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento gia' posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 4, comma 1.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Finanze, foglio n. 15