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monovigente 30 dicembre 1991, n.413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE CAPO I DATI INDICATIVI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA. ACCERTAMENTI PARZIALI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblca hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA: la seguente legge:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dai seguenti:

"La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacita' contributiva, relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:

1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;

2) residenze principali e secondarie;

3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;

4) riserve di caccia e di pesca;

5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita' civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita contro gli infortuni e le malattie;

6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresi' esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.";

b) il quarto comma dell'articolo 38 e' sostituito dai seguenti:

"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva di secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti".

2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. L'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 41-bis. - (Accertamento parziale).

- 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate al Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.

2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverra' utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154".

2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora delle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.

Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12, esclusi i casi in cui la detta dimostrazione risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte".

2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE CAPO II REVISIONE DEL REGIME DEI COEFFICIENTI

Art. 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.";

b) il quinto e il sesto comma dell'articolo 18 sono sostituiti dai seguenti:

"Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.

Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi";

c) il settimo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:

"I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.";

d) all'articolo 55, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:

"Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano gia' state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati".

2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' sostituito dal seguente:

"3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 31 e' abrogato;

b) all'articolo 48, primo comma, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonche' degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati".

4. Il comma 7 dell'articolo 50 e l'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 08 AGOSTO 1994, N. 489)).

Art. 5.

1. soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita', al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.

2. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

Art. 6.

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

"1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attivita'.

2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonche' ad enti ed istitutivi, ivi comprese societa' specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elmenti non vengano inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Se l'indicazione deglie elementi per le'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 e' richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, n caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione".

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' sostituto dal seguente:

"Art. 12. - 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attivita' d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita', indipendentemente dalle disposizioni recate all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facolta' del contribuente di dimostrare la non applicabilita' dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attivita'. A richiesta dell'ufficio, il contribuente dovra' inviare, entro trenta giorni, la relativa documentazione.

2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalita' previste dall'articolo 41-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dell'articolo 54, quinto, sesto, settimo e ottova comma, del decreto del Presidente della Repubbplica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'articolo 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente puo' pre- stare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a gudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilita', ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria.

4. Con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sonon stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficenti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazine del reddito e dell'imposta sul valore aggunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilita', mancando i quali potra' prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilita' i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria.

5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale".

2. Le disposizioni dell'articolo 6 e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

3. I coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, determinati per il periodo d'imposta 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi d'imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'mposta, se il risultato della loro applicazione complessiva e' piu' favorevole al contribuente.

Art. 8.

1. All'articolo 2216 del codice civile le parole: "e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio" sono sostituite dalle seguenti: "e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'articolo 2215".

2. All'articolo 2217, comma terzo, del codice civile le parole: "e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione" sono sostituite dalle seguenti: "e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione".

3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione l'irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura di cui all'articolo 2215 del codice civile non e' stata apposta su ciascun volume ovvero la vidimazione e' stata effettuata oltre i termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile".

4. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".

TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE CAPO III DISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

Art. 9.

1. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, all'alinea, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; dopo le parole: "uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,";

b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti" sono inserite le seguenti: "anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi";

c) nel comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

"d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904";

d) nel comma 2, dopo le parole: "legge di delegazione" sono inserite le seguenti: "nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi";

e) nel comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 1992" sono inserite le seguenti: "ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo, fermi restando per il 1992 i relativi effetti di gettito previsti, saranno emanati contemporaneamente ai decreti legislativi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 408 del 1990, ferma rimanendo per questi ultimi la decorrenza del 1° gennaio 1993.

3. All'articolo 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere".

4. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.

5. all'articolo 19, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: 1° marzo 1992";

b) le parole: "sul canone annuale di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione";

c) nella lettera b), la parola: "concessionari" e' sostituita dalla seguente: "soggetti".

7. All'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "esonerati dal pagamento" sono inserite le seguenti "nonche' per gli utilizzatori senza titoli";

b) dopo la parola: "omessa", sono inserite le seguenti: "incompleta, infedele o tardiva".

8. Le disposizioni contenute nella presente legge che hanno ad oggetto, anche sotto forma di proroga, esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, devono essere oggetto della revisione prevista dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, primo comma, dopo le parole: trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita'"; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. ((Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.))";

b) all'articolo 33, primo comma dopo le parole: "trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita'".

2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6".

TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE CAPO IV ADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONI PER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMERE IL CONTRABBANDO DI TABACCHI

Art. 11. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni"; b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera e), le parole: "il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni"; c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"; d) il comma 1 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione."; e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. Qualora il canone risultante al contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 10 per cento nonche', eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra e' determinato nella misura forfetaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione. 4-ter. Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione e' superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza puo' essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo di imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo."; f) all'articolo 81, comma 1, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione."; g) al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione."; h) il comma 2 dell'articolo 129 e' sostituito dal seguente: "2. Per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito imponibile e' determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra e' determinato nella misura forfetaria del 40 per cento". 2. In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato. 3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993". 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis."; b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente a deter- minate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto."; c) all'articolo 74, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi indentificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi". 5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennita' di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f) del presente articolo. (12) 6. Le indennita' di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo. (12) 7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E' facolta' del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto. (12) 8. Per il versamento della ritenuta, per gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)). ((33)) 10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalita' per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9. 11. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537. (4) 12. All'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato. 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le societa' estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento". 13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7-ter dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione. 14. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da societa' collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76. 1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione". 15. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per ritardo pagamento, nei modi indicati dal quinto comma dell'articolo 41 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 1992, sempreche' l'irregolarita' non sia stata gia' accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo. (2) 16. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposte che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991. 17. Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, converito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: "a titolo d'imposta" sono inserite le seguenti: "con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600". 18. La disposizione di cui al comma 17 ha effetto per gli utili la cui distribuzione e' deliberata a partire dal 1 gennaio 1992. Per le &gt;comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1 gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data. 19. L'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente: "Art. 301. - (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). - 1. Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. 2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale". <![CDATA[----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 9, comma 10-bis) che le disposizioni del comma 15 del presente articolo, inerenti la possibilita' di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. <![CDATA[---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario. <![CDATA[----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (12)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 15) che i commi 5, 6, 7 e 9 del presente articolo 11, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni deve essere operata una ritenuta alla fonte. <![CDATA[------------------ AGGIORNAMENTO (33) Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003. ]]>

Art. 12.

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero delle scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicioli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981, nonche' per le cessioni di beni risultanti, ancorche' non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, puo' essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitivita' e a scarsa rilevanza fiscale l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alle emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio puo' essere limitato rispetto a talune attivita'.

4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresi' determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonche' le modalita' ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere, per uomo e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura. ((29))

10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

12. All'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

"Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non e' in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000".

13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74.

14. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e' sostituita dal seguente:

"b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantita' dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalita' di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi".

15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione. ------------- AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 42, lettera a)) che "le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, ".

Art. 13.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili sempreche' l'esportazione risulti da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonche' sulle fatture emesse dai cessionari, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all'articolo 21 del predetto decreto n. 633 del 1972 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.

2. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui al primo comma, lettera c), ed al secondo comma dell'articolo 8, e all'articolo 68, lettera a), del suddetto decreto. La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.

Art. 14.

1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno.

2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.

TITOLO II SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CAPO I DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI TALUNE PROCEDURE DI RIMBORSO

Art. 15.

1. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.";

b) nel seconda comma, primo periodo, le parole: "per ciascun comune del distretto e" sono soppresse;

c) nel terzo comma, primo periodo, la parola: "inviate" e' sostituita con la seguente: "formate";

d) nel termo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso".

2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennita' di fine rapporto e le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interesi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualita'.

4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalita' e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze".

3. A partite dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennita' di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative ad indennita' gia' liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (Esecutorieta' dei ruoli). - 1. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformita' dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorita' dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.";

b) il sesto comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente:

"Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni".

Art. 16. 1. E' concessa la restituzione d'imposta gia' istituita con decreto- legge 22 maggio 1990, n. 120, a chiunque deteneva alle ore zero del 16 novembre 1990 carburanti adulterati per agricoltura in quantita' superiore a tremila chilogrammi. La domanda di restituzione, se non e' stata gia' presentata deve essere prodotta entro trenta giorni all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e la restituzione avverra' mediante autorizzazione ad estrarre in esenzione d'imposta di fabbricazione prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.

TITOLO II SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE DEI CREDITI DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI

Art. 17.

1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Non sono dovuti l'indennita' di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto del riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate e non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:

a) dagli esattori delle imposte dirette;

b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990.

3. Le domande di cui ai comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definzione. I concessionari devono adottare, altresi', idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalita' ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonche' la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi e' autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecuvi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento e' stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di cui all'articolo 64 dello stesso decreto e' elevato al triplo. Ai concessionari com- pete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente. Il servizio di riscossione e' effettuato secondo le seguenti modalita':

a) il concessionario e' tenuto a presentare, all'intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali e' prevista la ripresa degli atti esecutivi;

b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, e' tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

c) il concessionario e' tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;

d) il versamento delle somme riscosse e' effettuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

5. Il Ministro delle finanze emana, entro il 31 maggio 1992, apposito decreto per ottenere tutte le informazioni relative alle operazioni finanziarie compiute negli ultimi cinque anni e alla detenzione di capitali anche all'estero dai contribuenti di cui al comm 4 per il recupero delle somme ivi previsto.

6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.

7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 novembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilita' al netto degli sgravi provvisori gia' concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo. ((12))

8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facolta' di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonche' di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1° marzo 1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.

10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei termini e con le modalita' previste nel presente articolo, contenente l'ammontare delle somme dovute e versate, e' reso pubblico e viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. <![CDATA[------------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 24, comma 13) che "Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' prorogato al 30 giugno 1998". ]]>

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI CAPO I POTERI DEGLI UFFICI PER L'ADEMPIMENTO DEI LORO COMPITI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALLEGAZIONE

Art. 18. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 2) e' sostituito dal seguente: "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma."; b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 5) e' sostituito dal seguente: "richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie."; c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti: "7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati"; d) nel primo comma dell'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi."; e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole ", nei casi e con le modalita' di cui all'art. 35," sono soppresse; f) nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 33, come modificato dall'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole "istruttorio", "nei confronti dell'imputato" e "anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35" sono soppresse; g) nel sesto comma dell'articolo 33 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti."; h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati; i) il primo comma dell'articolo 52 e' sostituito dal seguente: "Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applic la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena e' ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle societa' ed enti di assicurazione e delle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)". 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivemente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52"; b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo periodo del numero 5) e' sostituito dal seguente: "richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie."; c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), le parole ", nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis e con le modalita' ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona"; d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta deve essere indirizzta al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente."; e) l'articolo 51-bis e' abrogato; f) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo, le parole "per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attivita' commerciali e agricole, e in ogni caso" sono soppresse; g) nel primo comma dell'articolo 52 e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato."; h) nel terzo comma dell'articolo 52, dopo le parole ", ripostigli e simili", sono aggiunte le seguenti: "e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale."; i) nell'undicesimo comma dell'articolo 52, primo periodo, sono soppresse le parole: ", nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 51-bis."; l) nel primo comma, primo periodo, dell'articolo 63, come modificato dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: "agli articoli 51-bis e 52" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51 e 52"; nel primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo 63, le parole: "istruttorio", "nei confronti dell'imputato" e "anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis" sono soppresse. 3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' sostituito dai seguenti: "L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso. Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio centrale degli ispettori tributari". 4. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e per gli accessi, devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi. 5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, e' punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 19. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 5, primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) l'elenco nominativo dei soci di societa' a responsabilita' limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale"; b) nell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini stabiliti nello stesso decredo, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria."; c) nell'articolo 32, primo comma, il secondo periodo del numero 3) e' sostituito dai seguenti: "Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso."; d) nell'articolo 36 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli."; e) nell'articolo 53 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, e' punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze."; f) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: "Art. 69. - (Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti) - 1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche' i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciscun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici".

Art. 20. 1. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dai seguenti: "Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante."; b) nel secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648."; c) il terzo comma e' abrogato; d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti". 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le parole "domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprieta' o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unita' di diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenute dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili" sono sostituite dalle seguenti: "domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente"; b) nell'articolo 7, dopo il quinto comma, e' inserito il seguente: "Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale nonche' le societa' fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo."; c) nell'articolo 13, ottavo comma, dopo le parole "Se le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dal terzo comma dell'articolo 16" sono inserite le seguenti: "nonche' dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20"; d) nell'articolo 16, terzo comma, le parole "terzo comma dell'articolo 21", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "terzo e quarto comma dell'articolo 21"; e) il primo comma dell'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione."; f) nell'articolo 20, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "I soggetti indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29. Per i soggetti di cui al quarto comm dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze."; g) nell'articolo 21, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente navi, galleggianti, unita' da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13". 3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 7."; b) nell'articolo 7, comma 1, dopo le parole "per l'adempimento degli obblighi, nonche' per" sono soppresse le parole: "la richiesta e". 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalita' delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'Amministrazione postale nonche' delle societa' fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonche' i criteri per le relative utilizzazioni. 5. Le modificazioni introdotte, con la lettera b) del comma 2 del presente articolo, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si applicano anche ai rapporti di conto o deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se istituiti precedentemente.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI CAPO II INTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI

Art. 21

1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi' riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di deter- minate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si e' uniformata al parere del comitato.

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e' composto dai seguenti membri: a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali; b) il comandante generale della Guardia di finanza; c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari; d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo; e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso; f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresi' farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

7. Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. ((La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.))

10. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI CAPO III DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 22. 1. In aggiunta ai centri informativi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e' istituito, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti montani (UNCEM), il centro informativo della direzione generale della finanza locale per lo svolgimento dei compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di competenza mediante la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti. il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data di attivazione del predetto centro informativo, nonche', sulla base di apposite intese con gli enti interessati, le modalita' ed i limiti dei collegamenti telematici con gli enti locali, in relazione alle loro esigenze organizzative. 2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a lire 253 miliardi a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonche' per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unita' immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anziche' in vani catastali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992. 4. Le attivita' di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze possono essere affidate in concessione, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a societa' specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza. 5. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto in fine il seeguente comma: "I biglietti e gli altri titoli di ingresso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai biglietti e agli altri titoli emessi mediante sistemi elettronici centralizzati nonche' per i relativi controlli". 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8) A partire dal 1° gennaio 1992 e' soppressa la istituzione del registro annuale dei corrispettivi previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI CAPO IV MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 23. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 24, comma 2, le parole "ne' quelli dati in affitto per usi non agricoli" sono sostituite dalle seguenti: ", quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51."; b) nell'articolo 33, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "e le loro pertinenze". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano dal periodo di imposta in corso alla stessa data. 3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli sino ad un massimo di lire 2 milioni."; b) nell'articolo 28, comma 3, le parole "registro, conforme" sono sostituite dalle seguenti: "registro o conforme"; c) nell'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347."; ((3)) d) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere:"; e) nell'articolo 34, comma 1, le parole "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di versamento dell'imposta principale"; f) nell'articolo 37, comma 1, dopo la parola "principale," sono inserite le seguenti: "salvo i casi in cui la stessa sia stata pagata nei termini di cui all'articolo 33, comma 1,"; g) nell'articolo 38, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 33, comma 1, se trattasi di imposta principale, e nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, se trattasi di imposta complementare o suppletiva, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non puo' estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa."; h) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 2, le parole: "nel termine previsto dall'articolo 37" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37"; 2) nel comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7"; 3) nel comma 9, le parole "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1"; i) nell'articolo 52, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante"; l) nell'articolo 56, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5". 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio 1992. 5. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge. 6. All'articolo 25, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "250 milioni". 7. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione". 8. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' sostituito dal seguente: "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1 b) 1-c) e d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che puo' determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione". <![CDATA[---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che"Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994". ]]>

TITOLO IV RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE

Art. 24.

1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio delle Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita'e' sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 25, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non e' obbligatoria la rivalutazione di cui al comma 1 per gli immobili utilizzati dai sogetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, per quelli indicati alle lettere b), f) e g) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per quelli vincolati ai sensi dellarticolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, nonche' per le aree destinate ad attivita' di pubblica utilita' possedute da enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse. ((La rivalutazione non e', altresi', obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.))

3. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che, alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990, si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia' approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'artiocolo 25, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o societa' conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Art. 25. 1. Per il calcolo della rivalutazione: a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unita' immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dal costo, ma al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1990 .. .. .. .. .. .. 1,05

1989 .. .. .. .. .. .. 1,10

1988 .. .. .. .. .. .. 1,15

1987 .. .. .. .. .. .. 1,20

1986 .. .. .. .. .. .. 1,30

1985 .. .. .. .. .. .. 1,40

1984 .. .. .. .. .. .. 1,50

1983 .. .. .. .. .. .. 1,60

1982 e precedenti .... 1,70 b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio. 2. Dall'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1, sono sottratti i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento gia' dedotte aumentati di un miliardo di lire. La rivalutazione e' costituita da almeno il 38 per cento dell'importo cosi' determinato e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile. 3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio e' dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento. 4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione e' stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Nell'inventario relativo all'esercizio di cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati. 6. L'imposta sostituitiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalita' di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile. 7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita. 8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e' attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime. 9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26. 10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio. 11. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si aplica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8. 12. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire.

Art. 26. 1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 24 e 25 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. 4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale de- liberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. 5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostituitiva pagata ai sensi dell'articolo 25. 6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui il bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo 25, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente. 7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 24 e 25 si applicano, per i beni di cui all'articolo 25 relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 25, comma 8, della presente legge, si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore. 8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27. 1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 24 e 25 o dell'articolo 26, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il guidice puo' applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, e quelle di cui ai relativi decreti di attuazione. Con lo stesso decreto sono stabilite disposizioni di coordinamento fra la presente legge, la legge 29 dicembre 1990, n. 408 e la legge 30 luglio 1990, n. 218.

TITOLO IV RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI CAPO II DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

Art. 28. 1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono sostituiti dai seguenti: "L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata e' considerata costo fiscalmente riconosciuto per la societa' conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per gli enti e le societa' beneficiari delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che possono eseguire la rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello indicato nell'articolo 2 della legge stessa, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti nel bilancio per effetto di detta rivalutazione, fermi restando i criteri e le modalita' ivi previsti, non puo' essere inferiore per i fabbricati e le aree fabbricabili a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, detti soggetti non devono eseguire la rivalutazione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 e le quote di ammortamento deducibili relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativamente ai predetti immobili, sono riconosciute a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita.

Art. 29.

1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al ((30 settembre 1993)), delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, purche' costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, alla data ((del 31 dicembre 1991)).

TITOLO V DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 30. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie in- dicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte; b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione; c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce; d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sara' prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovra' altresi' tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado; e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri; f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attivita' professionali, determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonche' dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilita' con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potra' essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonche' previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilita' civile. Sara' altresi' previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili; g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovra' essere altresi' stabilito quanto segue: 1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione; 2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato parti del rapporto tributario controverso; 3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonche' della decadenza delle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti; 4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego piu' largo possibile del servizio postale; 5) previsione, quale condizione di ammissibilita' dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzione compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti; h) previsione di un procedimento incindentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni; i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera b); regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facolta' dell'Amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado; l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente; m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilita' del ricorso, nonche' la sospensione, l'interruzione e l'estenzione del processo con decreto soggetto a reclamo; n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilita', del regime delle incompatibilita' e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa; o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilita' dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle rela- tive elezioni, nonche' sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie; p) previsione di disposizioni in materia di responsabilita' civile dei componenti delle commissioni tributarie; q) istituzione di un contigente del personale indicato all'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al contigente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei contingenti dell'Amministrazione finanziaria, contestualmente ed in corrispondenza delle unita' che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potra' essere prevista, ove piu' favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennita' di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttivita' di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'; r) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria; s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a: 1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza; 2) esaminare l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta dagli uffici; 3) rilevare con criteri di sistematicita', anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello della reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonche' formulando proposte concernenti anche modifiche legislative; 4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati; t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonche' previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione; u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, sempreche' sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t), e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995; v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonche' determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attivita' svolta nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria; z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio. 2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

Art. 31. 1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, dopo la lettera g-ter) e' aggiunta la seguente: "g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze". 2. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, e' aggiunto il seguente periodo: "Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 le parole: "della Corte di cassazione," sono soppresse; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori".

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO I IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 32. 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche e dell'imposta lo- cale sui redditi, nonche' delle relazioni addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, il maggior reddito dichiarato non puo' essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per il periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. 2. Gli interessati, tra il 1µ ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o incoporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1µ dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992. (2) 3. Le dichiarazioni integrative a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonche' degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 39, comma 6. ((13)) <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 2, primo periodo del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni. <![CDATA[----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (13) La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purche' i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento e' considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva".

Art. 33. 1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo si considerano altresi' dichiarati nella dichiarazione originaria di redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, ne' per l'esercizio di opzioni, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni si considerano non accertati, fermo restando quanto disposto nell'articolo 36. 2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro. 3. I soggetti ai quali sono stati imputati pro quota i redditi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della societa' o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della societa' o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante. 4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni rel- ative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalita' stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 32. 5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita seplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le miniori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantita' ed i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio. 6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le dispozioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 7. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 5 del presente articolo nonche' ai sensi dell'articolo 34 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data. 8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attivita' o le passivita' fittizie, inesistenti o indi- cate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni, non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi. 9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38, le disposizioni del comma 8 si applicano altresi' per le iscrizioni in bilancio di attivita' in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato. 10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantita' o ai valori delle rimanzne di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantita' e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate in caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attivita' di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.

Art. 34. 1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 1 ottobre 1991, e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le rela- tive imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e' versata non e' inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento. 3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data.

4. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75. 5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. (2) Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; ((in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione e' revocata)). 6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. (2) 7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono. 8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 20 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria. 9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del magiore imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale o dalla corte di appello. 10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei confronti dei soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblicas 29 settembre 1973, n. 597, e succes- sive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, la controversia stessa si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una riduzione della perdita dichiarata: non inferiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore all'80 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione di primo grado; non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore al 90 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale o della corte d'appello. <![CDATA[----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che continuano ad applicarsi fino al 20 giugno 1993 i commi 5 e 6 del presente articolo e che il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui al comma 7, secondo periodo del presente articolo e' fissato al 30 giugno 1993.

Art. 35. 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore, della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41.

Art. 36.

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al ((20 giugno 1993)), la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.

3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34.

4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue. (2) <![CDATA[------------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993. ]]>

Art. 37. 1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica, gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non e' inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibii dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 38. 1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa puo' richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 34, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo. 2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullita' la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, un importo pari al 20 per cento dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 10 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 18 per cento; quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 40 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 15 per cento. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attivita' di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a lire 2.000.000.000 se esercenti attivita' di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attivita' di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la definizione automatica puo' essere effettuta adottando una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui sopra all'anno di imposta 1990, i soggetti di cui al periodo precedente debbono calcolare i ricavi presunti con riferimento al primo anno d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attivita' durante tutto il periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attivita' da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che il reddito di impresa ed il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono insieme i redditi sopra menzionati, le percentuali corrispondenti a quelle risultanti dal rapporto sopra menzionato vanno determinate separatamente per ciascun reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale piu' elevata. La percentuale determinata, ai sensi del presente comma, nei riguardi delle societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi e' applicabile anche ai fini dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o associati o dal coniuge qualora i redditi da partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati in relazione ai quali puo' applicarsi la percentuale corrispondente a quella risultante dal rapporto sopra menzionato, non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o piu' dei redditi sopra menzionati, si applica la percentuale piu' elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. 3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche e per le societa' semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche e per le societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone guiridiche detto importo e' elevato a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 360 milioni a lire 1.600.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 1 miliardo di lire, a lire 2.000.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10 miliardi di lire, e di lire 400.000 per ogni miliardo in piu'. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1. ((3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalita' indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo puo' risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.)) 4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 3 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta e' chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 e' applicato sull'imposta comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo cosi' definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute. 5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo e' elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non e' stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica. 6. Non puo' essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata. 7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato e' avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3. 8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta lo- cale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Art. 39. 1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui all'articolo 41. 2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993. 3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalita' di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992. 4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli ed al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita' devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3. 6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto. 7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. ((2)) <![CDATA[------------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 5 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993. ]]>

Art. 40. 1. La liquidazione di cui all'articolo 39 e' eseguita, per tutte le annualita' di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione e' stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative. 2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di imposte per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualita'. 4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi ralativi alle annualita' di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna annualita', sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.

Art. 41. 1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 39 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalita' di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 42. 1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedelta' o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano se l'imposta resta definita per l'imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresi' le sanzioni amministrative per la tardivita' delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa. 2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente Capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

Art. 43.

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente Capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pedenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indica comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo. ((2))

2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo.

3. I carichi contributivi afferenti il 1987 e anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1° giugno 1992. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992.

4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3 le sanzioni civili sono applicate in misura pari agli interessi del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali. <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che i termini del 30 aprile 1992, indicati nel comma 1, primo e secondo periodo del presente articolo 43, sono differiti al 20 giugno 1993. Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO II IMPOSTE INDIRETTE

Art. 44. 1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, ((dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale)), diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ((ai sensi degli articoli 54 e 55)) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la controversia puo' essere definita con il solo pagamento di un importo pari al 50 per cento di tale eccedenza. 2. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione tributaria. 3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione successiva a quella di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 30 per cento dell'imposto o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione di secondo grado, dalla commissione centrale o dalla Corte d'appello. 4. Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le percentuali di cui ai commi 2 e 3 devono essere applicate, nei relativi casi, alla eccedenza di credito non riconosciuta rispettivamente dall'ufficio o dalle commissioni tributarie, aumentata della eventuale imposta richiesta dall'ufficio o determinata dalle commissioni. 5. L'imposta versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni viene computata in detrazione dagli ammontari risultanti dall'applicazione delle percentuali anzidette. ((6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potra' essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate.)) 7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75)).

Art. 45. 1. Per la definizione di cui all'articolo 44, l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire la pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualita', entro il 30 aprile 1992 presso il compente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. E' consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualita' d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata. ((2)) 2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento puo' essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. 3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993. 4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo. <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Art.46. 1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano ricevuto entro il 20 febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui all'articolo 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le modalita' ed i termini previsti negli articoli precedenti presentando, entro il 30 aprile 1992, istanza contenente la liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 31 gennaio 1992. ((2)) 2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data. <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Art. 47 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi previsti negli articoli precedenti.

Art. 48. 1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47. 2. I giudizi si estingono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo. 3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti. 4. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65. ((4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni)). ((2)) <![CDATA[------------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993. ]]>

Art. 49. 1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto puo' essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. 2. Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relativa all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali e' stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E' comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito. 3. La definizione di cui al comma 1 opera a condizione che venga riconosciuta una maggiore imposta determinata aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purche' comportanti un maggior versamento di imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di lire 300 milioni le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento. 4. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attivita', il minor periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale. 5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullita', la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale. 6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno: a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000; b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000; c) lire 900.000 per gli altri soggetti. 7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 38, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 38. Qualora la percentuale di scostamento sia uguale o superiore a quelle sopra richiamate, l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo e' dovuto per intero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75)). ((2)) <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che la dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente articolo, e' da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purche' sottoscritta in calce.

Art. 50 1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un versamento d'imposta non inferiore a lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. 2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di sanzioni e interessi di mora. 3. Qualora il contribuente si avvalga della facolta' di cui al comma 1, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli ed agli accertamenti secondo le regole ordinarie; l'accertamento in rettifica e' ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare della maggiore imposta accertabile superi quello comulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la franchigia del 50 per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia. ((2)) <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che la dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente articolo, e' da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purche' sottoscritta in calce.

Art. 51. 1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 49 e 50 devono essere spedite per lettera raccomandata tra il 1° e il 30 aprile 1992 all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione e' l'attuale domicilio fiscale del contribuente. ((2)) 2. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione. 3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992. 4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1992. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli. 5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare: a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi; b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta che rinosce per ciascun periodo d'imposta; c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello. 6. L'ammontare di cui alla lettera b) del comma 5 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare stesso e' superiore a lire 3.000.000, puo' essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993. 7. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalita' stabilite con il decreto previsto dal comma 4. 8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo. 9. I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'attribuzione del numero di partita. 10. Gli ammontari di cui alla lettera b) del comma 5 e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 otttobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento. <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Art. 52. 1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione e' chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione e' chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione. 2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonche' gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49. 3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta nonche' per quelle stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stato ancora notificati i relativi avvisi di irrogazione, possono essere definite a condizione che venga presentata apposita istanza all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiuno del domicilio fiscale dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51, l'importo di lire 500.000 per ogni periodo di imposta in cui sono state commesse le infrazioni. Tale importo e' ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse dai vettori e a lire 50.000 per quelle commesse dai conducenti in relazione all'osservanza degli obblighi previsti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti. 4. Per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000. ((2)) <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che la dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente articolo, e' da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purche' sottoscritta in calce.

Art. 53. 1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per le quali alla data del 30 settembre 1991 non sia intervenuta pronunzia, non piu' impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 44, comma 1, della presente legge, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. 2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purche' tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente puo' chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non puo' comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della meta' del maggiore valore accertato dall'ufficio agli effetti dell'imposta di registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del 25 per cento. 4. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e sulle donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, potranno essere definite per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, n. 131, senza soprattasse e panalita' ma con i soli interessi. A tal fine il contribuente deve presentare l'istanza di cui al citato articolo 12 entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro, per la successiva trasmissione della stessa al competente ufficio tecnico erariale, il quale provvedera' entro dieci mesi dal ricevimento all'attribuzione della rendita catastale e all'invio del relativo certificato all'ufficio del registro. 5. Le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991 relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonche' le controversie pendenti in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni possono essere definite, su richiesta del contribuente, con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. Possono essere altresi' definite le controversie pendenti alla stessa data e rela- tive alla sola applicazione di soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunzie comportanti l'applicazione delle imposte di cui al comma 1, alle condizioni e modalita' previste dall'articolo 47 della presente legge. 6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalita' omesse e al conseguente versamento del tributo. 7. La definizione di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria. 8. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. ((Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.)) ((2)) 9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalita' se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica. ((2)) ((10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.)) 11. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato. 12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda, ivi compresa quella prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovra' dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65. ((12- bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento dicui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.)) 13. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge. <![CDATA[----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che le istanze di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo possono essere presentate fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interesse, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 20 giugno 1993 puo' altresi' essere presentata l'istanza prevista dal comma 4 del presente articolo.

Art. 54.

1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in materia di imposta generale sull'entrata riguardanti accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il solo pagamento dell'imposta in contestazione, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. ((2)) <![CDATA[------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che le istanze ai fini dell'applicazione del presente articolo possono essere presentate fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interesse, del 12 per cento annuo.

Art. 55. 1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato B alla presente legge, nonche' per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni e per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica, nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province. Per le unita' sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Gli stessi enti sono altresi' esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero della presentazione delle dichiarazioni e' comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamente delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento. 2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili cosi' definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla meta' di quella prevista dalla citata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento. 3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuta definitivo ne' sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o in maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata. 4. Se, alla data di entrata in vigore della presente, siano gia' state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti accertamento d'ufficio o in rettifica. 5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili cosi' definiti devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, computando in diminuzione gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni gia' presentate. Al rimborso di tali crediti si provvedera' d'ufficio. 6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 e' in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullita', di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli. (2) 7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terra' conto ne' degli accertamenti ne' delle decisioni eventualmente notificati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Per i rapporti di imposta cosi' definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, ne' all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate. 8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 20 giugno 1993 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione. (2) 9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, gia' differiti dall'articolo 9 del decreto- legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992. (2) 10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali e' stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995. 11. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attivita'. ((12)) <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui ai commi 6 e 9 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Lo stesso D.L. ha poi disposto (con l'art. 3, comma 2) che il comma 8 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993. <![CDATA[---------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 48, comma 14) che "I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998". ]]>

Art. 56. 1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le IPAB, le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1987 al 1990, sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, per ogni periodo d'imposta, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato B alla presente legge; per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province e per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni. Per le unita' sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Le anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero della presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero e' operante solo se richiesto per tutti i periodi d'imposta. 2. I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione annuale ma non sia stato ancora notificato avviso di rettifica, possono essere definiti elevando del 10 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione. Nel caso di dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ogni periodo d'imposta, di una somma pari alla meta' di quella prevista dalla citata tabella. La definizione e' operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta. 3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica e questi non siano gia' divenuti definitivi ne' sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti possono essere definiti riducendo l'imposta o la maggiore imposta accertata, rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove con la rettifica eseguita dall'ufficio sia stato ridotto il credito di imposta dichiarato, il rapporto si definisce con il pagamento di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato. 4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del 50 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove le decisioni delle commissioni abbiano ridotto il credito di imposta dichiarato, la controversia si estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure pari al 30 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato dall'ufficio . 5. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 55. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 55. (2) 7. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e' ulteriormente differito al 5 marzo 1992 per quanto riguarda le dichiarazioni e versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi d'imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel presente comma e nei precedenti provvedimenti di proroga, sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1991. 8. Gli accertamenti e le rettifiche relativi a tutti i periodi d'imposta per i quali e' stato differito il termine di presentazione della dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e per i quali non sia intervenuta definizione ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere comunque effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995 . 9. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella, gli istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attivita'. ((12)) <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 6 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni. <![CDATA[------------------ AGGIORNAMENTO (12) La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 48, comma 14) che "I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998". ]]>

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 57. 1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici ne' contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai Capi I e II del presente titolo; in tale ipotesi gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed alle dichiarazioni integrative indicate nell'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della presente legge, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazioni originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 42. 2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali puo' essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell' articolo 53 sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti ((l'accertamento e)) la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 34 e 36, ad eccezione di quelli per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni ((di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48)) ne' per i periodi di imposta con accertamenti gia' definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica. 4. Agli effetti degli articoli 32, 38 e 49 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del ((30 novembre 1991)) con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti. 5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, provvedono al controllo della completezza e della veridicita' degli elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui ll'articolo 38, comma 2, e alla riscossione dei maggiori importi dovuti e non versati. In tali ipotesi la misura delle soprattasse di cui agli articoli 39, comma 6, e 51, comma 8, e' raddoppiata. 6. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformita' al modello approvato con il decreto di cui all'articolo 32, comma 3. I versamenti devono essre effettuati nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41. ((2)) <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 6 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Art. 58. 1. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili". 2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, puo', entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in re- gime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. (14) 3. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprieta' dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. ((La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis.)) ((3-bis. La possibilita' di opzione di cui al comma 2 e' estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per le attivita' esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale.)) ((3)) 4. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per l'anno 1992 dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. <![CDATA[------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la dichiarazione di opzione di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere presentata fino al 20 giugno 1993; se la dichiarazione e' presentata oltre il 1 giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento. <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L.30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62, comma 24) che "La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3- bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta".

Art. 59. 1. Gli importi dovuti sulle annualita' definite ai sensi degli ((articoli 34, 36 e 44)) saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta. ((1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.)) 2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovra' essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali.

Art. 60. 1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, puo' disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 39, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

Art. 61. 1. Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, possono avvalersi delle disposizioni della presente legge. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i termini previsti dalle predette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Possono avvalersi delle disposizioni della presente legge anche i curatori di eredita' giacenti e gli amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.

Art. 62. 1. Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui alla presente legge relative alle singole imposte. 2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

Art. 62-bis.

1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il ((20 giugno 1993)), delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione e' stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione e' presentata successivamente a tale data ed entro il ((20 giugno 1993)).

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO IV SOSTITUTI DI IMPOSTA

Art. 63.

1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa e' stata comunque presentata entro la stessa data.

2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 32. ((2))

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione dei detti modelli.

4. In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.

5. I versamenti delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6. ((2))

6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 42.

7. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilita' delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.

8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 32, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 e del comma 1 dell'articolo 57.

9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al ((30 novembre 1991)), ai fini dell applicazione della normativa di cui al presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni. <![CDATA[------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 2 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Lo stesso D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 ha poi disposto (con l'art. 3, comma 2) che se le dichiarazioni e le istanze sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti nel comma 5 del presente articolo devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 20 giugno 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO V DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI

Art. 64.

1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorita' giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria. ((2))

2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile. ((2))

3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza.

4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalita' stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennita' di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite. <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che le istanze previste dal suddetto articolo, commi 1 e 2, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 20 giugno 1993; in tal caso il pagamento e' effettuato nei termini e secondo le modalita' stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 65. 1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti Capi del presente titolo non si applicano: a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato articolo 648-bis; b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;. c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; d) alle societa' nelle cui attivita' economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilita' provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-bis del codice penale. 2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza,di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento puo' comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili. 3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo e' trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso.

Art. 66. 1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2.

TITOLO VII DELEGA AL PRESENTE DELLA REPUBBLICA PER CONCESSIONEDI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI

Art. 67. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della presente legge. 2. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, per ciascuna imposta, l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta: a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 e al numero 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonche' alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del predetto decreto-legge nel testo modificato dal decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati; b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 38. 3. Il Presidente della Repubblica e' delegato altresi', a stabilire che, per i reati commessi dai sostituti d'imposta, l'amnistia si applica a condizione che, alla data del decreto di amnistia, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa. 4. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 57, l'amnistia si applica altresi' per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se e' presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6. 5. Il Presidente della Repubblica e' delegato inoltre a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Art. 68. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica: a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale o per taluno dei delitti richiamati dal citato articolo 648-bis; b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, e' divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di amnistia, sempreche' a tale data fosse pendente il relativo processo penale. 3. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire, inoltre, che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo 67 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di cui al comma 6 dell'articolo 57 e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avra' comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia. 4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa e' presentata da soggetti nei cui confronti, alla data del decreto di amnistia, e' pendente processo penale per taluno dei reati indicati nel comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne da' notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69. Per l'anno 1992 le entrate derivanti dalle disposizioni del titolo VI della presente legge sono iscritte nell'entrata del bilancio dello stato per una quota di lire 10.000 miliardi; il gettito eccedente tale importo sara' icritto in bilancio in relazione alle risultanze delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 70

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' sostituita dall'articolo 34, comma 3, lettera e), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' sostituita dalla seguente: "c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successi. Per i periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute".

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono parzialmente destinate al settore dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazione, e' aumentata rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278.

3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e' prorogato al 31 dicembre 1993. (9) (12) (16) (20) ((21))

4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' sostituito dal seguente: "Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993". <![CDATA[----------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1997. ------------------ AGGIORNAMENTO (12) La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999". ----------------- AGGIORNAMENTO (16) La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001". ----------------- AGGIORNAMENTO (20) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 22) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003". ----------------- AGGIORNAMENTO (21) La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004". ]]>

Art. 71. 1. All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralita' e di continuita' fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla societa' conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative. 2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la societa' bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della societa' conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Art. 72. 1. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della societa' conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della societa' conferitaria".

Art. 73. 1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' istituita mediante insediamento di sezioni provinciali presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano e di Trento.

Art. 74. 1. I provvedimenti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, limitatamente alle societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge, per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, acquistino efficacia dal 1° gennaio 1992.

Art. 75. 1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di unita' da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse e' applicabile l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel presente articolo. Le rettifiche effettuate dagli uffici, relativamente alle prestazioni di cui al presente articolo, per periodi di imposta decorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative. 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580. Non si da' luogo a rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreche' siano commesse da datori di lavoro. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale. 4. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 9 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta e' detraibile. 5. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nei commi 3 e 4 del presente articolo. 6. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo ne' a rimborsi ne'a' a rettifiche per le cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente delega al Governo in materia di autonomia impositiva delle regioni, e quelle di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, emanato in attuazione della delega anzidetta, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva.

Art. 76. 1. Le rendite corrisposte in Italia d parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia.

Art. 77

1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, del direttore generale e dei direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da tale data fanno parte del predetto comitato il direttore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto da una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)).

Art. 78. 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1992 A decorrere dal 1 gennaio 1994 le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio. 8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 11. IL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 12. IL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 13-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali. 25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale ((e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)) devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 ((e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10)) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 25-ter. Il contenuto, i termini e le modalita' delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. (3) 28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente. 29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- sive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dependente. 31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri: a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento; b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma; d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso. 32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi. 33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti: a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente; b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli consegnati ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente; d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario. 34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari. 36. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. 37. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede: a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati "iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati: 1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni; 2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni; 3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni; 4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni; 5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni; c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate presente articolo. 40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62, comma 2) che "I compensi di cui all'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, competono ai Centri di assistenza fiscale solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto articolo 78. La raccolta delle dichiarazioni e le altre operazioni si intendono effettuate direttamente anche se il Centro di assistenza vi provvede tramite i propri soci, i sostituti d'imposta che hanno stipulato la convenzione prevista dall'articolo 78, comma 13-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ovvero le imprese cui il Centro di assistenza affida l'effettuazione delle medesime attivita'."

Lo stesso D.L. ha poi disposto (con l'art. 62, comma 3) che "Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalita' di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".

Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 5) che "Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e cio' anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale".

Art. 79. 1. Fino alla data di inizio delle attivita' dei nuovi uffici periferici da istituirsi per effetto della ristrutturazione del Ministero delle finanze, e' istituito un uffico provinciale dell'imposta sul valore aggunto nella citta' di Lecco; la circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco. 2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio 1992.

Art. 80. 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, dopo le parole: "ai sacchetti di plastica", sono soppresse le parole: "non biodegradabili". I commi terzo e quarto dell'articolo 1 e l'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1989, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1989, sono abrogati, e all'articolo 1, primo comma, del medesimo decreto sono soppresse le parole: "non biodegradabili".

Art. 81. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze Visto il Guardasigilli: MARTELLI Allegato A

ALLEGATO A

(Articolo 23, comma 5)

TARIFFA

Aliquote percentuali per scaglioni <![CDATA[-------------------|-------------------|------------------------------ Valore imponibile | A) Aliquote sul |B) Aliquote sull'eredita' e (scaglioni |valore globale |sulle quote ereditarie, sui in milioni di lire)|netto dell'asse |legati e sulle donazioni |ereditario e delle |------------------------------| |donazioni |Fratelli | Altri par-|Altri | | |e sorelle| enti fino |soggetti| | |e affini | al quarto | | | |in linea | grado e | | | |collate- | affini in | | | |rale fino| linea col-| | | |al terzo | laterale | | | |grado | fino al | | | | |terzo grado| | ===================================================================== _____________________________________________________________________ Oltre 10 fino a 100......... --- --- 3 6 Oltre 100 fino a 250......... --- 3 5 8 Oltre 250 fino 350........... 3 6 9 12 Oltre 350 fino a 500......... 7 10 13 18 Oltre 500 fino a 800......... 10 15 19 23 Oltre 800 fino a 1500........ 15 20 24 28 Oltre 1500 fino a 3000........ 22 24 26 31 Oltre 3000...... 27 25 27 33 ===================================================================== ]]> Allegato B

ALLEGATO B

(Articolo 55, comma 1)

TABELLA <![CDATA[=====================================================================]]>

COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE <![CDATA[_____________________________________________________________________ Classi | Importo annuale demografiche | (lire) _____________________________ |______________________________________ ]]> <![CDATA[ 0- 999 | 100.000 1.000- 4.999 | 200.000 5.000- 19.999 | 400.000 20.000- 59.999 | 1.000.000 60.000- 99.999 | 2.000.000 100.000- 499.999 | 5.000.000 oltre 500.000 | 10.000.000 ___________________________________________________________________ ]]>

PROVINCE <![CDATA[____________________________________________________________________ 0- 399.999 | 2.500.000 400.000- 799.999 | 5.000.000 800.000- 1.199.999 | 7.500.000 oltre 1.200.000 | 10.000.000 _____________________________________________________________________ ]]>

REGIONI <![CDATA[____________________________________________________________________ | 10.000.000 _____________________________________________________________________ ]]>