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monovigente 26 ottobre 1995, n.504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio 1924, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, di approvazione, rispettivamente, dei testi unici delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sulla birra e sugli spiriti e per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e il citato decreto-legge n. 331 del 1993, con i quali viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare nelle relative materie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro e,

ad interim, di grazia e giustizia

FANTOZZI, Ministro delle finanze

MASERA, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

CLO', Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: DINI

TITOLO I DISCIPLINA DELLE ACCISE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(( (Ambito applicativo e definizioni). ))

((1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

2. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;

b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;

d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;

e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunita', la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;

i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunita' di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;

l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;

m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformita' dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:

a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) si intende per Comunita' o territorio della Comunita': il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):

1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare;

2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Ã…land;

5) le isole Anglo-normanne;

c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;

2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;

3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;

5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.))

Art. 2

(( (Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa). ))

((1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione.

2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;

b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;

c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;

d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;

e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.

3. L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

4. E' obbligato al pagamento dell'accisa:

a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta;

b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;

c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.))

Art. 3.

(Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n.

1350 - Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346).

Accertamento, liquidazione e pagamento

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale ((della Comunita')) europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). ((2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter. 3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalita' di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.))

4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.

Art. 4

(( (Abbuoni per perdite, distruzione e cali). ))

((1. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

2. Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunita'.

5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.

6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4.))

Art. 5

(( (Regime del deposito fiscale). ))

((1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.

2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario e' obbligato:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;

e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.))

Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa).

1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunita', compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire:

a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunita' secondo le modalita' di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;

b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).

2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.

4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunita', con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.

5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.

7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e' attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita'.

9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo.

10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 e' presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9.

11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.

12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'Ufficio doganale di uscita.

13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.

14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo ((, nonche' ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e) )).

Art. 7

(( (Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa). ))

((1. In caso di irregolarita' o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo;

b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata;

d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, della regolarita' dell'operazione ovvero che l'irregolarita' o l'infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato;

e) se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l'Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti e' concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).

3. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' del Paese di provenienza.

4. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunita' europea, avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti organi comunitari.))

Art. 8

(( (Destinatario registrato). )) ((1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto. Al destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa.

2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e' valida per un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Il destinatario registrato non puo' detenere ne' spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:

a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;

b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilita' i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;

c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell'accisa.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il destinatario registrato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.))

Art. 9

(( (Speditore registrato). ))

((1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato e' preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato e' attribuito, prima dell'inizio della sua attivita', un codice di accisa.

2. Lo speditore registrato non puo' detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l'obbligo di:

a) iscrivere nella propria contabilita' i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;

b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5;

c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita' delle spedizioni effettuate.))

Art. 10

(( (Circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro). ))

((1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.

2. Ai fini del presente articolo si intende per detenzione per scopi commerciali:

a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato;

b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso.

3. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera a), l'accisa e' dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non abbia la qualita' di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

4. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), l'accisa e' dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta.

5. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari.

6. Il pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lettera a), abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo delle merci stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lettera a), sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies.

8. Le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al comma 2, lettera b), ed alle rispettive competenze, sono stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. Con il predetto decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono altresi' stabiliti i quantitativi al di sopra dei quali i tabacchi lavorati detenuti da un soggetto di cui al comma 2, lettera b), si presumono detenuti ai sensi del comma 2, lettera a); i predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2.

9. Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio nazionale.))

Art. 10-bis

(( (Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro). ))

((1. I prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell'accisa e' il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale e' tenuto altresi' a pagare l'accisa dovuta secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilita' delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell'accisa.

4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, e' tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo della merce, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il contenuto e le modalita' di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

5. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2 e le modalita' per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilita' di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche' le modalita' per l'acquisto e le modalita' per la consegna in conformita' a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire l'osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione.

7. Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.))

Art. 10-ter

(( (Irregolarita' nella circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro). ))

((1. In caso di irregolarita' o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente agli articoli 10, commi 3 e 4, ovvero 10-bis, comma 3, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarita' o dell'infrazione;

b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui essa si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata;

d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro.

2. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo.

3. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore; per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di avere pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi del comma 3, l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo della garanzia dal medesimo prestata.))

Art. 11

(Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati).

1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

a) bevande spiritose, 10 litri;

b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;

c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante; d) birra, 110 litri;

e) sigarette, 800 pezzi;

f) sigaretti, 400 pezzi;

g) sigari, 200 pezzi;

h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.

((2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.))

3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita' di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attivita' commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

5. Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normali' di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati 'serbatoi normali' i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 e' considerato 'contenitore per usi speciali' qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

Art. 12.

(Art. 23 D.L. n. 271/1957 (*) - Art. 12 D.L. n. 331/1993)

Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

((1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed e' presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.))

2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. ------------

(*) Il riferimento al decreto-legge n. 271/1957 riguarda il decretolegge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Art. 13

(( (Contrassegni fiscali). ))

((1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.

3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 6.

5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo e' determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

8. Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati e' rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 e' svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies.))

Art. 14.

(Art. 67 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Art. 20 R.D.L. n. 334/1939

(*) Art. 4 T.U. birra 1924 (**) - Art. 14 D.L. n. 331/1993 - Art. 18

D.L.vo 8 novembre 1990, n. 374).

Recuperi e rimborsi dell'accisa

((1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di ricevimento del predetto avviso.

2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.))

3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

5. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori ((ad euro 10,32)). ------------

(*) Il riferimento al R.D.L. n. 334/1939 riguarda il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

(**) Il riferimento al T.U. birra 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.

Art. 15

(( (Prescrizione del diritto all'imposta). ))

((1. Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

3. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.))

Art. 16.

(Art. 33 T.U. spiriti 1924 - Art. 26 T.U. birra 1924 - Art. 13 legge

31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 - Art. 25, comma 4, D.L. n. 331/1993).

Privilegio

1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprieta' di terzi.

2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.

3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.

Art. 17.

(Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n. 331/1993)

Esenzioni

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale ((...)). La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista. ((3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.

3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.))

4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo' essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacita'. ((4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa quando sono:

a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;

b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei prodotti;

d) riutilizzati dal produttore.))

Art. 18.

(Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n.

334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 (*)

- Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83

- Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105).

Poteri e controlli

1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati, puo' applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. ((Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti)) della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante ((regionale)), ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'Amministrazione finanziaria puo' effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni. ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 688/1982 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 19.

(Artt. 28 e 29 R.D.L. n. 334/1939 Art. 27, comma 3, lett. a), del

D.L.vo n. 105/1990)

Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. ((L'Ufficio delle dogane)) e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.

2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalita'.

3. I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48))

Capo II OLI MINERALI

Art. 21.

(Prodotti sottoposti ad accisa).

1. Si intendono per prodotti energetici:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

e) i prodotti di cui al codice NC 3403;

f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,

g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);

b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);

c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);

d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).

3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.

4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.

5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di societa', aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi ((della Comunita')) europea a sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.

7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.

9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.

10. Nella movimentazione con gli Stati membri ((della Comunita')) europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;

e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;

g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.

12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nella Comunita' europea.

14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale. <![CDATA[------------------ AGGIORNAMENTO (15) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° luglio 2001. ------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 8) che il biogas e' equiparato al gas naturale. <![CDATA[------------------ AGGIORNAMENTO (28) La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) che "al comma 6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri"." ]]>

Art. 21-bis

(( (Disposizioni particolari per le emulsioni). ))

((1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, e' stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante:

a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.))

Art. 22

(( (Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione). ))

((1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non e' considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore e' dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidita' dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

2. Non si considera altresi' fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.

3. Piu' stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.

5. Non si considera produzione di prodotti energetici:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantita' di prodotti energetici;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata gia' pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello gia' pagato sui singoli componenti.))

Art. 22-bis

(Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa).

1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. (27) (34) ((36))

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222.

2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita' comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri. (27)

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5. (27) ((36))

5-ter. In caso di aumento dell' aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. (27)

5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006. (31) <![CDATA[------------------]]> AGGIORNAMENTO (27)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 372) che la sostituzione del comma 5 del presente articolo e l'introduzione dei commi 5-bis e 5-ter hanno effetto dal 1° gennaio 2008; - (con l'art. 1, comma 373) che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea."; - (con l'art. 1, comma 374) che "Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all' articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita' di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, puo' essere destinata anche come combustibile per riscaldamento."; - (con l'art. 1, comma 377) che "In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995". <![CDATA[------------------]]> AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto: - (con l'art. 26, comma 4-ter, letter d)) che l'introduzione del comma 5-quater al presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 2008; - (con l'art. 26, comma 4-quater) che per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui al comma 1, "il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-bis e' effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro". <![CDATA[-----------------]]> AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui al comma 1, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2009. <![CDATA[------------------]]> AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 4-septesdecies, comma 2) che "All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995". <![CDATA[------------------]]> AGGIORNAMENTO (26)

La L. dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 64) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

Art. 23

Depositi fiscali di oli minerali

(Artt. 5 e 27 R.D.L. n. 334/1939 -

Art. 4, comma 5, D.L. n. 331/1993)

1. Il regime del deposito fiscale e' consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonche' per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di prodotti energetici di capacita' superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacita' superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacita' inferiore, quando risponde ad effettive necessita' operative e di approvvigionamento dell'impianto.

2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli prodotti energetici, l'amministrazione finanziaria puo' prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)).

4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, ((comma 13)).

5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli prodotti energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sugli prodotti energetici per le quali e' stabilita la pena della reclusione.

Art. 24

Impieghi agevolati

(Art. 20 D.L. n. 331/1993)

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli ((prodotti energetici)) destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.

Art. 24-bis

(( (Denaturazione dei prodotti energetici). ))

((1. Le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalita' di denaturazione vigenti in quanto applicabili.))

Art. 25

Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa

(Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 -

Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970 (*) -

Art. 14 D.L. n. 688/1982

- Art. 12, comma 2, D.L. n. 331/1993 -

Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161)

1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio aall'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito.

2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi.

3. Sono ((esentate)) dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.

8. Gli prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli prodotti energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato ((dal mittente)) e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli ((Uffici dell'Agenzia delle dogane)) nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione. ------------

(*) Il riferimento al D.L. n. 745/1970 riguarda il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 26.

(Disposizioni particolari per il gas naturale).

1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche' di societa' controllate o di societa' collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attivita' industriale.

5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le societa' aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;

b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;

d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale ((nel territorio dello Stato)).

8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione.

13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

14. Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.

15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

Capo III ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE Sezione I Disposizioni di carattere generale

Art. 27.

(Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993)

Ambito applicativo ed esenzioni

1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico (1).

2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, ((e dall'art. 37, comma 1,)) sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita.

3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;

e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;

h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.

5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata.

6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14. ------------

(1) Per le aliquote vedi allegato I.

Art. 28.

(Artt. 4, 5, 13 e 15 T.U. spiriti 1924 - Artt. 1 e 8 R.D.L. n.

23/1933 - Artt. 1, 2 e 3 R.D.L. n. 226/1937 (*) - Art. 20

D.L.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 - Artt. 13 e 19 D.L.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1100 - Art. 37 D.L. n. 1200/1948 (**) - Art. 6

D.L. n. 142/1950 (***) - Art. 5-bis D.L. n. 151/1991 (****) -

Artt. 2 e 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464 - Artt. 4 e 16 D.L. n.

331/1993).

Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche

1. Il regime del deposito fiscale e' consentito per i seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) stabilimenti di produzione;

2) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa;

3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa;

4) depositi doganali di proprieta' privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;

5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;

6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;

7) magazzini di invecchiamento;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:

1) stabilimenti di produzione;

2) impianti di condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;

c) nel settore della birra:

1) fabbriche ed opifici di condizionamento;

2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti;

3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra condizionata, soggetta ad accisa;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:

1) cantine e stabilimenti di produzione;

2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.

2. La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in relazione alla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, e' dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del comma 1;

b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7) della lettera a) del comma 1;

c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.

3. La cauzione di cui al comma 2 e' dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)).

5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel comma 1 e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Art. 29.

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13

D.L. n. 3/1956 (*) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415).

Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per territorio.

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantita' superiore a 300 litri.

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno ((fiscale)), ai sensi dell'art. 13, comma 2;

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;

c) aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore a 5000 litri;

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. ------------

(*) Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108.

(**) Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.

Art. 30.

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L.

n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67).

Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti del contrassegno ((fiscale));

b) l'alcole non denaturato in quantita' non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;

c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantita' non superiore a 5 litri;

d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in quantita' non superiore a 50 litri;

e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, in quantita' non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;

f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie;

g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11 per cento in volume;

h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;

i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

3. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.

Art. 31. (Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 20 D.L. n. 1200/1948 - Art. 13 D.L.

n. 3/1956 - Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019) Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura

1. I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le etichette con le indicazioni prescritte fra le quali devono risultare, per i prodotti nazionali di cui agli articoli 32 e 39, gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento.

Sezione II Alcole etilico

Art. 32.

(Art. 25 D.L. n. 331/1993)

Oggetto dell'imposizione

1. L'alcole etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.

2. Per alcole etilico si intendono:

a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Art. 33.

(Art. 6 T.U. spiriti 1924 - Art. 2 legge 11 maggio 1981, n. 213)

Accertamento dell'accisa sull'alcole

1. Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione e' determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria.

2. La quantita' di alcole etilico da sottoporre ad accisa puo' essere deterininata in base alla produttivita' degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che:

a) siano provviste di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacita' non superiore a 2 ettolitri;

b) non producano piu' di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno.

3. Per le fabbriche di cui al comma 2, l'alcole etilico da sottoporre ad accisa puo' essere determinato in base alla produttivita' per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte.

4. L'amministrazione finanziaria puo' prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto.

5. Nel caso di cui al comma 1, viene preso a base dell'accertamento il quantitativo di prodotto determinato secondo e modalita' indicate al comma 4, purche' non sia inferiore di piu' del 2 per cento rispetto a quello risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende a base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l'accertamento e' effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello determinato mediante il recipiente collettore. Per le fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i quantitativi determinati mediante il recipiente collettore, ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base alla produttivita' degli alambicchi.

6. Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare il misuratore di cui al comma 1, l'amministrazione finanziaria puo' consentire che l'accertamento sia effettuato con le modalita' di cui al comma 4.

7. Per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria puo' prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione.

Sezione III Birra

Art. 34.

(Art. 21 D.L. n. 331/1993)

Oggetto dell'imposizione

1. La birra e' sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20 Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito.

2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

3. E' esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.

Art. 35.

(Artt. 1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464)

Accertamento dell'accisa sulla birra

1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume cosi' ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata; la ricchezza saccarometrica cosi' ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.

2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonche' contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane.

3. Il condizionamento della birra puo' essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra. ((3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).))

4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di produzione mensile non superiore a due ettolitri e' in facolta' dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.

5. Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo' essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.

6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori;

b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati;

c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.

7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballagi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43.

Sezione IV Vino

Art. 36.

(Art. 22 D.L. n. 331/1993)

Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento

1. Il vino, tranquillo o spumante, e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per:

a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purche' ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.

4. Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (( (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009)).

Art. 37.

(Art. 16, comma 4, D.L. n. 331/1993) Disposizioni particolari per il vino

1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assogettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli ((Uffici dell'Agenzia delle dogane)), competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento (( (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009)), e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.

Sezione V Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

Art. 38.

(Art. 23 D.L. n. 331/1993)

Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento

1. Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

2. Si intendono per:

a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all'art. 34, che abbiano:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonche' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 36, che soddisfino le seguenti condizioni:

1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita.

4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio)).

Sezione VI Prodotti alcolici intermedi

Art. 39.

(Art. 24 D.L. n. 331/1993)

Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento

1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, e' considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonche' qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio)), anche sulla base di esperimenti di lavorazione.

((Capo III-bis Tabacchi lavorati))

Art. 39-bis

(( (Oggetto dell'imposizione) ))

1. ((I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:))

a) i sigari e sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo;

d) il tabacco da fiuto;

e) il tabacco da masticare.

((2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi' definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprieta' e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali:

1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri.

b) sono considerati sigarette:

1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma;

2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette.

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.))

3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una ((lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.)).

4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 57)).

Art. 39-ter

(Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati).

((1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a).))

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).

3. In deroga al comma 2, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ed e).

Art. 39-quater

(Tariffe di vendita).

1. L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies e' stabilito con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

3. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di cui ai commi 1 e 2 e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 57)).

Art. 39-quinquies

(Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico).

1. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:

a) 200 sigari;

b) 400 sigaretti;

c) 1000 sigarette.

2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare ((e, per quanto attiene alla determinazione dell'elemento specifico dell'accisa, al PMP-sigarette di cui al comma 2-bis)).

((2-bis. Entro il primo marzo di ogni anno solare l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a determinare, per le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), il prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale, d'ora in avanti denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette.))

Art. 39-sexies

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta. ((Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta e' applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilita', ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni)). ((41))

2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo. ------------- AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera cc-bis)) che "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 39-septies

(( (Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori). ))

((1. L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.))

Art. 39-octies

(Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati).

1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.

2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.

((2-quater. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1), lettera a), di peso inferiore a 3 grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato e' fissata nella misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo.

2-quinquies. Il prezzo medio ponderato di cui al comma 2-quater e' espresso in euro con troncamento dei decimali ed e' determinato trimestralmente secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.))

3. Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base. 4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2.

5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

((a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, pari al 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013, pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014, della somma dell'accisa globale e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis;))

b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta.

((6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.)) ((40))

((7. L'accisa globale sulle sigarette non puo' essere inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 90 euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis.)) <![CDATA[ -------------- ]]> AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purche' le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011."

Art. 39-novies

(( (Esenzioni). ))

((1. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4-bis.))

Art. 39-decies

(( (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa). ))

((1. I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantita' e qualita' con l'osservanza delle modalita' operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La liquidazione dell'accisa sui tabacchi lavorati si effettua applicando alla quantita' di prodotto immesse al consumo l'ammontare dell'accisa risultante dalle tabelle di cui all'articolo 39-quinquies vigenti alla data dell'immissione in consumo, ovvero all'atto del ricevimento o arrivo dei prodotti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-bis, comma 3. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti alla data in cui essi si sono verificati ovvero, se tale data non puo' essere determinata, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303, le cui disposizioni trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, anche nei confronti dei depositari autorizzati.))

Art. 39-undecies

(( (Vigilanza). ))

((1. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati e' affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalita' secondo le quali dovranno svolgersi le attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attivita' di cui al comma 1.))

Art. 39-duodecies

(( (Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati). ))

((1. La circolazione dei tabacchi lavorati e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi, le modalita' di distribuzione, nonche' il prezzo di fornitura ai produttori.

3. I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

4. Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni e' rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.))

Capo IV SANZIONI

Art. 40

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 -

Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 -

Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a ((7746 euro)), chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la violazione.

3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

4. Se la quantita' di prodotti energetici e' superiore a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. Se la quantita' di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 5.000 metri cubi la pena e' della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a ((516 euro)).

6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantita' degli prodotti energetici e' inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Art. 41.

(Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924)

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a ((7746 euro)). La multa e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio)) e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

5. Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui al comma 4.

Art. 42.

(Art. 38-bis T.U. spiriti 1924)

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, e' punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 43. (Art. 41 T.U. spriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27 R.D.L.

n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 - Art. 21 T.U. birra 1924).

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a ((7746 euro)), chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodoti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali e' stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 e' privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Art. 44.

(Art. 37 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924 Artt. 22 e 23

R.D.L. n. 334 del 1939)

Confisca

1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

Art. 45.

(Art. 50 T.U. spinti 1924)

Circostanze aggravanti

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4.

Art. 46.

(Art. 40 T.U. spiriti 1924)

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffa', altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena e' della reclusione da un mese ad un anno se il fatto e' commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilita' delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Art. 47.

(Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.

23 gennaio 1973, n. 43)

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire ((2582 euro)). Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si aplicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante e' andato perduto o distrutto.

5. Per le differenze di qualita' o di quantita' tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. ((5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.))

Art. 48.

(Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt.

10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) - Artt. 1 e 2 legge 28

dicembre 1993, n. 561).

Irregolarita' nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((1032 euro a 5164 euro)). La stessa sanzione si applica all'esercente di di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((516 euro a 3098 euro)). Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantita' estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((154 euro a 929 euro)).

3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica:

a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantita' estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;

b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalita' prescritte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)).

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), nei casi in cui e' prescritta. ------------

(*) ll riferimento al D.L. n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Art. 49.

(Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre

1993, n. 561).

Irregolarita' nella circolazione

1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione ((dei tabacchi lavorati,)) del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((516 euro a 3098 euro)), salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti ((dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,)) in misura non superiore all'uno per cento, se in piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

4. Nei casi di irregolare ((predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione)), diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresi', per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita' relative ((alla documentazione prescritta ai fini della circolazione)) del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Art. 50.

(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993)

Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilita' o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ((da 3.000 euro a 30.000 euro.))

2. La tenuta della contabilita' e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e' considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.

Art. 51.

(Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957)

Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente

1. Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle ammistrazioni dello Stato.

TITOLO II ((ENERGIA ELETTRICA))

Art. 52.

(Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica 1924 (*) - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) - Art.

10 legge 31 gennaio 1994, n. 97).

Oggetto dell'imposizione

1. L'energia elettrica e' sottoposta ad imposta erariale di consumo (1). Obbligato al pagamento dell'imposta e' l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato "fabbricante".

2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica:

a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;

b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocita';

c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a." e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta societa';

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione;

e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonche' quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;

g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonche' quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;

h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate;

i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali;

l) LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342;

m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti;

n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici;

o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi.

o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da ((gas naturale)) biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW;

e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW.

e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw. (13)

e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.

4. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni. ---------------

(*) Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le modifiche apportate con l'allegato C del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giuno 1936, n. 1334 e con l'allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945. L'imposta sul consumo del gas e' stata soppressa con l'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(**) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

(1) Per le aliquote vedasi allegato I. <![CDATA[------------------- AGGIORNAMENTO (13) La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 60, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001. ]]>

Art. 53

(Soggetti obbligati e adempimenti).

1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 e' dovuta dalle societa', designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita', entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle societa' di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione.

6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica e' rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale. ((Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.))

8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito "d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. ((8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.))

9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 53-bis

(( (Altri adempimenti). ))

((1. Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

2. Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica e' consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita', entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

4. I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresi' tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.))

Art. 54

Definizione di officina

(Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*)

1. L'officina e' costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.

3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.

4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, ((comma 2)), lettera b). ---------------

(*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.

Art. 55

(Accertamento e liquidazione dell'accisa).

1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.

2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, e' tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.

3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ((ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente)), con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

6. Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.

Art. 56

(( (Versamento dell'accisa). ))

((1. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa' di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.

2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.

3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.

4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.

5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

6. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.))

Art. 57.

((Privilegi e prescrizione))

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26)).

2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.

3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta e' di cinque anni dalla data in cui e' avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

4. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.

Art. 58.

(Artt. 7, 9 e 11 T.U. energia elettrica 1924)

Poteri e controlli

1. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere ai ((soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica)) l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facolta' di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati ((al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane)) e cosi' pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.

2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facolta' di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonche' gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresi', prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finche' sono aperti, nonche' al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finche' siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono precedere, nella loro qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione.

4. ((I soggetti obbligati di cui all'articolo 53)), i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avra' facolta' di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche.

5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'((accisa)) sull'energia elettrica.

Art. 59

Sanzioni

(Art. 20 T.U. energia elettrica 1924

Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562)

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e' tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che:

a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;

b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita;

c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4;

d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4;

e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58.

2. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.

4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.

5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ((da 3.000 euro a 30.000 euro.))

Art. 60

(( (Addizionali dell'accisa). ))

((1. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalita' dell'accisa.)) <![CDATA[----------------]]> AGGIORNAMENTO (9)

La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto che "il suddetto articolo si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica".

TITOLO III ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Art. 61.

(Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993)

Disposizioni generali

1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II ((e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi,)) si applicano con le seguenti modalita':

a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta e':

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio ((dello Stato));

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;

c) l'immissione in consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;

3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;

4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si rifensce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro ((dell'economia e delle finanze));

f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa ((dall'Agenzia delle)) dogane con le modalita' previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;

g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4. ((2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.))

3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).

4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantita' sottratta al pagamento dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a ((516 euro)). Si applicano le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalita' di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da ((258 euro a 1549 euro)).

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.

6. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.

Art. 62

(( (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti). ))

((1 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:

a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione [1];

b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) [1];

c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.

5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera c), si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.

7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.)) --------- ((NOTA [1] ALL'ARTICOLO 62 Per le aliquote vedasi allegato I.)) <![CDATA[------------------ ------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che e' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; - (con l'art. 6, comma 3) che la sostituzione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002. <![CDATA[------------------ AGGIORNAMENTO (19) Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, nel modificare l'art. 6, comma 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che la sostituzione del presente articolo ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452. ------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (24)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 116) che la denominazione "oli usati" di cui al comma 5 deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. <![CDATA[------------------ AGGIORNAMENTO (29) Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera z)) che "all'articolo 62: 1) nel comma 1, le parole: "(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98)" sono sostituite dalle seguenti: "(codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)"; 2) nel comma 6, le parole: "(codice NC 3817 10)" sono sostituite dalle seguenti: "(codice NC 3817 00)"." ------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera a)) che all'articolo 62 nel comma 5 il primo periodo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguenti: "Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione"."Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21".

Art. 62-bis

(( (Imposta di fabbricazione sui fiammiferi). ))

((1. I fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, di ordinario consumo e pubblicitari omaggio o nominativi sono sottoposti ad imposta di fabbricazione calcolata applicando al prezzo di vendita al pubblico le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. Per i fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell'aliquota di imposta di fabbricazione per il prodotto funzionalmente similare.

3. L'imposta e' applicata con le seguenti modalita':

a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta e':

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalita' e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 e' dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalita' previste per i diritti di confine.

5. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

6. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

7. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalita' previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

9. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))

Art. 62-ter

(( (Tariffe di vendita dei fiammiferi). ))

((1. La vendita al pubblico dei fiammiferi e' ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita.

2. L'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in conformita' ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.))

TITOLO IV DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 63.

(Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n.

23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 (*)

- Art. 10 D.L. n. 50/1950 (**) - Art. 3 D.L. n. 271/1957 -

D.P.C.M. 21 dicembre 1990).

Licenze di esercizio e diritti annuali

1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.

2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): ((258,23 euro));

b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): ((103,29 euro));

c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: ((51,64 euro));

d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: ((51,64 euro));

e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: ((33,57 euro)). Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. (7)

3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: ((23,24 euro));

b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: ((77,47 euro)).

4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.

5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. ------------

(*) Il riferimento al D.L. n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870.

(**) Il riferimento al D.L. n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202. <![CDATA[ -----------------]]>

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 21, comma 5) che "A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' soppresso".

Art. 64.

(Art. 36 D.L. n. 1200/1948 - Art. 4 D.L. n. 331/1993)

Prestazione della cauzione

1. Nei casi in cui e' prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza e' revocata. Non occorre integrazione se l'aumento della cauzione e' inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.

Art. 65.

(Art. 34 D.L. n. 331/1993)

Adeguamenti alla normativa comunitaria

1. Le disposizioni delle direttive della Comunita' ((...)) europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 66.

(Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993)

Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

1. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, e' effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti. ---------------

(*)Il riferimento al D.L. n. 282/1986 riguarda il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

Art. 67

Norme di esecuzione e disposizioni transitorie

(Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1,

26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia elettrica -

Art. 33 R.D.L. n. 334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957

- Art. 6 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464

1. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di ((destinatario registrato, speditore registrato)) o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)).

3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attivita' entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.

4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.

5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1 luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61.

6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50.

7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.

Art. 68

Disposizioni finali

1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare:

a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di consumo sull'energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

d) il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni;

e) il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni;

f) il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni;

g) il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli ((prodotti energetici)) e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e successive modificazioni;

i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;

l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione;

m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli ((prodotti energetici)), e successive modificazioni;

n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni;

p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l'imposta di consumo sul ((gas naturale)), e successive modificazioni;

q) la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l'altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani;

r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI

Visto, il Ministro delle finanze FANTOZZI Allegato I

ALLEGATO I ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.

PRODOTTI ENERGETICI (7) benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri; (22) (41) ((42))

benzina : lire 1.003.480 per mille litri; (22) (41) ((42))

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;

Oli da gas o gasolio: (11) (15) (16) (17) (17a) (17b) (18) (21) (41)

usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;(22)(26)(29) (41) ((42))

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1);

Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.; (26) (41)

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.;

gas naturale:

per autotrazione: lire zero; (27) (41)

per combustione per usi industriali: lire 20 al mc.;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;

c) per altri usi civili lire 332 al mc.;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc.;

b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. (29)

Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento:

da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;

da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato;

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro (2).

TABACCHI LAVORATI a) sigari ..............................................23,00%;

b) sigaretti ...........................................23,00%;

c) sigarette ...........................................58,50%;

d) tabacco da fumo:

1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per

arrotolare le sigarette ..........................56,00%;

2) altri tabacchi da fumo ...........................56,00%;

e) tabacco da fiuto ....................................24,78%;

f) tabacco da masticare ...............................24,78%". (39) (40)

Fiammiferi di ordinario consumo:

a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;

b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;

c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;

d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;

e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.

Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi: <![CDATA[--------------------------------------------------------------------- | Prodotto | euro per ogni 10 fiammiferi | | | o frazione di 10 | |-------------------------------------------------------------------| |Cerini |0,0103 | |-------------------------------------------------------------------| |Bossoli |0,0103 | |-------------------------------------------------------------------| |Familiari |0,0083 | |-------------------------------------------------------------------| |Cucina |0,0114 | |-------------------------------------------------------------------| |Maxi-box |0,0083 | |-------------------------------------------------------------------| |Svedesi |0,0170 | |-------------------------------------------------------------------| |Minerva |0,0165 | |-------------------------------------------------------------------| |Controvento |0,0341 | |-------------------------------------------------------------------| |Fiammiferone |0,0501 | |-------------------------------------------------------------------| |Caminetto |0,090 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Carezza |0,0083 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Casa |0,0083 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Superlungo |0,0114 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Jolly |0,0062 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Europa |0,0165 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Super Mini |0,0170 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Carezza Mini |0,0170 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Camino |0,0501 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Camino Maxi |0,090 | |-------------------------------------------------------------------| |KM Jumbo |0,090 | |-------------------------------------------------------------------| |Cuoco |0,0083 | |-------------------------------------------------------------------| |Lampo |0,0170 | |-------------------------------------------------------------------| |Flip |0,0165 | |-------------------------------------------------------------------| |Fiammata |0,0501 | --------------------------------------------------------------------- ENERGIA ELETTRICA Per ogni kWh di energia impiegata (3): per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh. IMPOSIZIONI DIVERSE Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. (18)(24)(35) Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. ------------ (1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V), a 50 C, inferiore a 21,2 centistokes. (12) (2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20 Celsius. (3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima. ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge". ---------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 343 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "a decorrere dal 1 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto". ----------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 5, comma 5-bis) che "Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento". ---------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto". ------------------ AGGIORNAMENTO (16) Il D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2001, n. 330 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 4) che "A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno"; - (con l'art. 1, comma 5) che "A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto". ------------------ AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno". ------------------ AGGIORNAMENTO (17a) La L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000"; ------------------- AGGIORNAMENTO (17b) Il D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dal D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni, legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001". ------------------ AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto: - (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001"; - (con l'art. 6, comma 3) che la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, prevista sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE" del presente allegato I, ha effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002. ------------------ AGGIORNAMENTO (21) La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 515) che "A decorrere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo e' limitata ad euro 16,03656 per mille litri". ------------------ AGGIORNAMENTO (22) Il D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri". ------------------ AGGIORNAMENTO (24) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 116) che "A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi". ------------------ AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 56) che "L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto; - (con l'art. 2, comma 57) che "L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto". ------------------ AGGIORNAMENTO (27) La L. dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 329) che "L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto". ------------------ AGGIORNAMENTO (29) Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che "L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' aumentata a euro 423,00 per mille litri di prodotto"; - (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008: a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' determinata come segue: 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo; 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo; 3) per consumi superiori a 4,80 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo; b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' determinata come segue: 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo; 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo; 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo". ------------------ AGGIORNAMENTO (35) Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera b)) che l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi. ------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (39) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 55, comma 2-ter) che "Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette e' ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi". <![CDATA[ -------------- ]]> AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57 ha disposto (con l'art. 4, comma 1 e 2) che "1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il 31 dicembre 2013, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60 per cento." <![CDATA[ ---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "A decorrere dal giorno successivo alla data in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate: a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 2) che " A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri".

Ha altrsi' disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". ------------ AGGIORNAMENTO (42)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto:

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto. Tabella A

TABELLA A

IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE

DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,

SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE. <![CDATA[ Impieghi Agevolazione -- -- 1. Impieghi diversi da carburante esenzione per motori o da combustibile per riscaldamento 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1) esenzione 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1) esenzione 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci 30% aliquota normale 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: gasolio ............................... 30% aliquota normale oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione (29) benzina ............................... 55% aliquota normale L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (15) 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati esenzione 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 30% aliquota normale 9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) 30% aliquota normale 10. gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi euro 11,73 per 1000 mc. 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione gas naturale e gas di petrolio liquefatti. . . esenzione gasolio . . . L. 23.800 per 1.000 l. olio combustibile e oli minerali greggi, naturali L. 28.400 per 1.000 Kg carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti: gasolio . . . L. 840 per 1.000 l. olio combustibile . . . L. 1.000 per 1.000 Kg oli minerali greggi, naturali . . . L. 2.500 per 1.000 Kg L'agevolazione e' accordata: a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. (7) 12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: benzina: euro 359,00 per 1.000 litri gasolio........................ ((euro 330,00)) per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale; gas naturale... 40 per cento aliquota normale. L'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. 13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67): VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222; benzina: 359,00 euro per 1.000 litri; gasolio............................ ((euro 330,00)) per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL).. 40 per cento aliquote normali; gas naturale....................... 40 per cento aliquota normale. Le agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 14. Produzione di magnesio da acqua di mare esenzione 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali (2) e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico. (13) 10% aliquota normale 16. Oli minerali iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi esenzione 16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti: Carburanti per motori: Benzina euro 359,00 per 1.000 litri; ((Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri)); Gas di petrolio liquefatto; (GPL) esenzione; Gas naturale esenzione. Combustibili per riscaldamento: Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri; GPL zero; Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi -------------------- (1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche. (2) per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3. ------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (13) La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001. ------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ivi compreso il riscaldamento delle serre, e' quella prevista per il gasolio usato come carburante". ]]> ------------- AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'introduzione della voce: "oli vegetali non modificati chimicamente" al punto 5 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.