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monovigente 30 dicembre 1992, n.544

Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 34, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recanti la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/434/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle fusioni tra societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunita', che appartengano alle categorie in- dicate nella tabella A allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata in conformita' con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte in- dicate nella tabella B allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilita' di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu' soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel teritorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della societa' scissa non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunita', sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;

d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;

e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).

Art. 2.

1. Nelle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 1 i maggiori valori, che per effetto della eventuale imputazione del disavanzo, il soggetto beneficiario residente nel territorio dello Stato iscrive nel bilancio relativo all'esercizio in cui e' stata eseguita l'operazione, con riferimento ad elementi patrimoniali provenienti dal conferente ed effettivamente connessi a una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato o all'estero, preesistente ovvero risultante dalla operazione, non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

2. I conferimenti di cui alla lettera c) non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze ma l'ultimo costo dell'azienda o del ramo aziendale conferito fiscalmente riconosciuto costituisce costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o societa' apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci. Se le partecipazioni ricevute sono iscritte in bilancio ad un valore superiore a quello contabile dell'azienda conferita la differenza deve essere iscritta in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito imponibile in caso di distribuzione. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 1, non residente, in essa effettivamente confluiti.

3. Nelle operazioni indicate al comma 1 le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari.

4. Non sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi le differenze positive o negative di fusione e di scissione riferibili al concambio ovvero all'annullamento di una partecipazione il cui titolare acquisisca la corrispondente quota del patrimonio del soggetto partecipato. Agli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio per compensare le differenze negative si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

5. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 1, non comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori.

6. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. In tal caso la partecipazione ricevuta e' valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.

7. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 1, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

Art. 3.

1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'art. 1 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nello Stato italiano del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.

Art. 4.

1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri

COSTA, Ministro per il

coordinamento delle politiche

comunitarie

GORIA, Ministro delle finanze

COLOMBO, Ministro degli affari

esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia

BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Tabella A

TABELLA A

ELENCO DELLE SOCIETA'

DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA A)

a) Le societa' di diritto belga denominate "societe' anonyme/naamloze vennootschap", "societe' en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen", "societe' privee a' responsabilite' limitee/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", nonche' gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.

b) Le societa' di diritto danese denominate "aktieselskab", "anpartsselskab".

c) Le societa' di diritto tedesco denominate "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschra'nkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft mit eigener Rechtspersonlichkeit".

d) Le societa' di diritto greco denominate "anvnymh etairia ";

e) Le societa' di diritto spagnolo denominate "sociedad anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", nonche' gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.

f) Le societa' di diritto francese denominate "societe' anonyme", "societe' en commandite par actions", "societe' a' responsabilite' limitee", nonche' gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale.

g) Le societa' di diritto irlandese denominate "companies incorpo- rated under Irish law", "registered building societies", "registered industrial and provident societies".

h) Le societa' di diritto italiano denominate "societa' per azioni", "societa' in accomandita per azioni", "societa' a responsabilita' limitata", nonche' gli enti pubblici e privati che esercitano attivita' industriali e commerciali.

i) Le societa' di diritto lussemburghese denominate "socie'te' anonyme", "societe' en commandite par actions", "societe' a' responsabilite' limitee".

j) Le societa' di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

k) Le societa' commerciali o le societa' civili di forma commerciale, nonche' le altre persone giuridiche che esercitano attivita' commerciali o industriali e sono costituite conformemente al diritto portoghese.

l) Le societa' costituite conformemente al diritto del Regno Unito. Tabella B

TABELLA B

Impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio,

Selskabsskat in Danimarca,

Korperschaftsteuer in Germania,

forow eisodhmatow nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in Grecia,

Impuesto sobre sociedades in Spagna,

Impot sur les societes in Francia,

Corporation tax in Irlanda,

Imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,

Impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo,

Vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

Corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.