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monovigente 31 dicembre 1992, n.545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Capo I GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;

Udito il parere della predetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella runione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Le commissioni tributarie

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni.

((1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato)).

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

La composizione delle commissioni tributarie

1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.

3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.

4. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice- presidente e non meno di quattro giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.

Art. 3.

I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni

1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purche' in possesso del di- ploma di laurea in giurispridenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

Art. 4.

I giudici delle commissioni tributarie provinciali

1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, ((amministrativi, militari e contabili)), in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';

g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attivita' di insegnamento;

h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;

i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

Art. 5.

I giudici delle commissioni tributarie regionali

1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, ((amministrativi, militari e contabili)), in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali e' richiesta una di tali lauree;

d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attivita' di amministratori, sindaci, dirigenti in societa' di capitali o di revisori di conti.

Art. 6.

La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilice il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana ((.)) 3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o piu' delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Capo II I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Art. 7

Requisiti generali

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di eta';

e) avere idoneita' fisica e psichica;

f) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).

Art. 8.

Incompatibilita'

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.

m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ((, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) )).

1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i ((parenti fino al secondo grado)) o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi', essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i ((parenti fino al secondo grado)) o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

Art. 9.

Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie

1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

((2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.))

3. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilita' indicate all'art. 8.

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 e' fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilita' all'incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.

Art. 10.

Giuramento

1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".

2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.

3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi ((al presidente della commissione tributaria)) regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.

(( (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento).

1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di eta';

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all' assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall' articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali)).

Art. 12.

Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 8;

c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute con- secutive.

2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.

Art. 13.

Trattamento economico

1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

((3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati)).

Art. 14.

Responsabilita'

1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 15.

Vigilanza e sanzioni disciplinari

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti ((...)). ((Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.)) Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attivita' ((giurisdizionale)) delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento, per lievi trasgressioni;

b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);

c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito piu' di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per piu' di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c).

Art. 16.

Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.

2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro delle finanze.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

Capo III IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17.

Composizione

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

((2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.))

2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342.

Art. 18.

Durata

1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualita' di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica. ((19)) <![CDATA[ --------------- ]]> AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 18, comma 4-ter) che "[...] Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e' prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992".

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342))

Art. 20.

Ineleggibilita'

1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione piu' grave dell'ammonimento.

2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura e' eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli e' stata applicata altra sanzione disciplinare.

Art. 21.

Elezione del consiglio di presidenza

1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. (12) ((13))

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.

2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale. <![CDATA[ --------------- ]]> AGGIORNAMENTO (12)

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 84, comma 3) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2 della stessa legge. <![CDATA[ --------------- ]]> AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 30 ottobre 2000, n. 311, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2000, n. 386, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1 dello stesso D.L. 311/2000.

Art. 22.

Votazioni

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342.

3. ((Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati)). Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.

Art. 23.

Proclamazione degli eletti. Reclami

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.

2. I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 24

Attribuzioni

1. Il consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle commissioni;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

((m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;))

m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento ((dell'attivita' giurisdizionale)) delle commissioni tributarie e puo' disporre ispezioni ((nei confronti del personale giudicante)) affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Art. 25.

Convocazione

1. Il consiglio di presidenza e' convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 26.

Deliberazioni

1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Art. 27

Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza

1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria ((...)).

2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. (12) (15) <![CDATA[ -------------- ]]> AGGIORNAMENTO (12)

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 85, comma 2) che sono ridotte le indennita' di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. <![CDATA[ -------------- ]]> AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 2) che sono ridotte le indennita' di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.

Art. 28.

Scioglimento del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 29.

Alta sorveglianza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta ((sorveglianza sulle commissioni tributarie)) e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facolta' di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attivita' degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza.

Art. 29-bis.

(( (Autonomia contabile del

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale)).

Capo IV GLI UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 30.

Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza e' assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, puo' avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.

Art. 31.

Uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. E' istituito presso ogni commissione tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nonche' per lo svolgimento di ogni altra attivita' amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

Art. 32.

Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 e' costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria.

Art. 33.

Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.

((2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita)) dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'.

3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 34.

Amministrazione del personale delle segreterie

1. Il personale di cui all'art. 32 e' amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione.

Art. 35.

Attribuzioni del personale delle segreterie

1. I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessita' del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.

2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.

3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attivita' connesse e attivita' di ufficiale giudiziario in udienza.

5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36.

Capo V I SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 36.

Servizi automatizzati

1. E' istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attivita' degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.

2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 e' preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

3. Le modalita' di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento.

Art. 37.

Attivita' di indirizzo agli uffici periferici

1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.

2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attivita' di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.

((4-bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacita' di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.))

Art. 38.

Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali piu' frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle commissioni tributarie; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.

2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo.

Art. 39.

Rilevazioni statistiche

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonche' ai provvedimenti adottati.

2. Le modalita' delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.

Art. 40.

Ufficio del massimario

1. E' istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione.

2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.

3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.

Art. 41.

Corsi di aggiornamento

1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

2. Le modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabiliti con regolamento.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

Insediamento delle commissioni tributarie

1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima. (4) (5)

2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636.

3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare ((, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze)).

4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. <![CDATA[ ---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, e' differita al 1 ottobre 1994. <![CDATA[ ---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413, ha disposto (con l'art. 15, comma 1-bis) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.

Art. 43.

Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali

1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) e' rivolta al Ministro delle finanze con le modalita' ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parita' di punteggio prevale il candidato piu' anziano di eta'. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale e' considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado gia' aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma ((...)) del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianita' di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale. ((9))

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilita' secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonche' su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.

9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 SETTEMBRE 1995, N. 403, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1995, N. 495.

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4. <![CDATA[ --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 aprile 1998. ]]>

Art. 43. (5) (6) (7) (9)

Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali

1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'art. 7, comma 1, lettera d). (6)

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) e' rivolta al Ministro delle finanze con le modalita' ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parita' di punteggio prevale il candidato piu' anziano di eta'. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale e' considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado gia' aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma, (( . . . )) del grado, della funzione e dell'incarico e conprecedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianita' di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale. (6)

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilita' secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze. (5)

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonche' su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.

9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 SETTEMBRE 1995, N. 403 CONVERTITO DALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1995, N. 495

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4. <![CDATA[----------------]]> AGGIORNAMENTO (5)

Il d.l. 29 aprile 1994, n. 260 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413 ha disposto che "a ciascun componente della commissione istituita ai sensi del comma 6 del presente art. 43, compete un'indennita' una tantum , nella misura lorda di lire venti milioni onnicomprensivi , ivi inclusi gli oneri a carico dello Stato". <![CDATA[-----------------]]> AGGIORNAMENTO (6)

Il d.l. 26 settembre 1995, n. 403 convertito dalla legge di conversione 20 novembre 1995, n. 495 ha disposto che "ai componenti delle commissioni tributarie centrali di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 403/95 (n.d.r. 28/9/1995), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo del presente art. 43".

Art. 44.

Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale

1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale ((fino alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell' ordinamento giudiziario tributario e)) sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parita' di punteggio, secondo la maggiore anzianita' di eta'.

Art. 44-bis.

(( (Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996)

1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico e' dovuto, per ogni ricorso definito nella qualita', un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali)).

Art. 44-ter

(( (Modifica delle tabelle).

1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze)).

Art. 45.

Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza e' eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell'art. 43.

2. Le elezioni hanno luogo entro ((il 31 dicembre 1996)).

Art. 46.

Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse

1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione e' la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.

2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della commissione tributaria centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' assegnato dal 1 gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma.

3. Al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attivita' della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.

Art. 47.

Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali

1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle commissioni tributarie, hanno facolta' di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a pre- stare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.

2. Il personale, che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, ((continua a prestare servizio)) presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32.

Art. 48.

Modalita' particolari di inquadramento del personale delle segreterie

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. E' data tuttavia facolta', in relazione alla necessita' di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del di- ploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o piu' sezioni, purche' risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.

Art. 49.

Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali ((sono abrogati gli articoli da 2 a 14)) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ((12, quarto comma,)) 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

Art. 50.

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati ((entro il 28 febbraio 1994)).

Art. 51.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali ((, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei

ministri

GORIA, Ministro delle finanze

MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia

BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Tabella A

TABELLA A

ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA <![CDATA[=====================================================================]]> COMMISSIONI Sezioni COMMISSIONI Sezioni Totali

REGIONALI PROVINCIALI provinciali <![CDATA[_____________________________________________________________________]]> Piemonte . . . . . . 38 Alessandria 8 72

Asti 3

Biella 3

Cuneo 7

Novara 6

Torino 37

Verbania 3

Vercelli 5 Valle d'Aosta. . . . 3 Aosta 5 5 Lombardia. . . . . . 68 Bergamo 12 128

Brescia 16

Como 10

Cremona 6

Lecco 5

Lodi 2

Mantova 5

Milano 50

Pavia 6

Sondrio 3

Varese 13 Veneto . . . . . . . 34 Belluno 3 64

Padova 15

Rovigo 3

Treviso 9

Venezia 14

Verona 10

Vicenza ((10)) Friuli-Venezia

Giulia. . . . . . 13 Gorizia 2 25

Pordenone 5

Trieste 7

Udine 11 Trentino. . . . . . 3 Trento 6 6 Alto Adige. . . . . 3 Bolzano 6 6 Liguria . . . . . . 21 Genova 20 40

Imperia 6

La Spezia 7

Savona 7 Emilia-Romagna. . . 36 Bologna 18 68

Ferrara 6

Forli' 6

Modena 7

Parma 9

Piacenza 5

Ravenna 6

Reggio Emilia 7

Rimini 4 Toscana. . . . . . 37 Arezzo 5 71

Firenze 20

Grosseto 4

Livorno 6

Lucca 8

Massa Carrara 4

Pisa 6

Pistoia 6

Prato 7

Siena 5

Segue: TABELLA A

ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA <![CDATA[=====================================================================]]> COMMISSIONI Sezioni COMMISSIONI Sezioni Totali

REGIONALI PROVINCIALI provinciali <![CDATA[_____________________________________________________________________]]> Umbria. . . . . . 6 Perugia 8 12

Terni 4 Marche. . . . . . 11 Ancona 5 21

Ascoli Piceno 7

Macerata 4

Pesaro 5 Lazio . . . . . . 50 Frosinone 11 95

Latina 8

Rieti 3

Roma 68

Viterbo 5 Abruzzo . . . . . 10 Chieti 5 18

L'Aquila 5

Pescara 4

Teramo 4 Molise. . . . . . 4 Campobasso 4 8

Isernia 4 Campania. . . . . 53 Avellino 8 101

Benevento 9

Caserta 19

Napoli 46

Salerno 19 Puglia. . . . . . 30 Bari 24 56

Brindisi 5

Foggia 11

Lecce 9

Taranto 7 Basilicata. . . . 5 Matera 3 9

Potenza 6 Calabria. . . . . 17 Catanzaro 5 32

Cosenza 13

Crotone 2

Reggio Calabria 10

Vibo Valentia 2 Sicilia . . . . . 37 Agrigento 7 70

Caltanissetta 4

Catania 14

Enna 3

Messina 13

Palermo 13

Ragusa 4

Siracusa 5

Trapani 7 Sardegna. . . . . 10 Cagliari 7 18

Nuoro 3

Oristano 2

Sassari 6

---- ---- ----

Totali. . . . 489 925 925 Tabella B

TABELLA B

ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE <![CDATA[=====================================================================]]> COMMISSIONI Componenti COMMISSIONI Componenti Totali

REGIONALI PROVINCIALI provinciali <![CDATA[_____________________________________________________________________]]> Piemonte. . . . . 228 Alessandria 48 432

Asti 18

Biella 18

Cuneo 42

Novara 36

Torino 222

Verbania 18

Vercelli 30 Valle d'Aosta . . 18 Aosta 30 30 Lombardia . . . . 408 Bergamo 72 768

Brescia 96

Como 60

Cremona 36

Lecco 30

Lodi 12

Mantova 30

Milano 300

Pavia 36

Sondrio 18

Varese 78 Veneto. . . . . . 204 Belluno 18 384

Padova 90

Rovigo 18

Treviso 54

Venezia 84

Verona 60

Vicenza 60 Friuli-Venezia

Giulia. . . . . 78 Gorizia 12 150

Pordenone 30

Trieste 42

Udine 66 Trentino. . . . . 18 Trento 36 36 Alto Adige. . . . 18 Bolzano 36 36 Liguria . . . . . 126 Genova 120 240

Imperia 36

La Spezia 42

Savona 42 Emilia-Romagna. . 216 Bologna 108 408

Ferrara 36

Forli' 36

Modena 42

Parma 54

Piacenza 30

Ravenna 36

Reggio Emilia 42

Rimini 24 Toscana . . . . . 222 Arezzo 30 426

Firenze 120

Grosseto 24

Livorno 36

Lucca 48

Massa Carrara 24

Pisa 36

Pistoia 36

Prato 42

Siena 30

Segue: TABELLA B

ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE <![CDATA[=====================================================================]]> COMMISSIONI Componenti COMMISSIONI Componenti Totali

REGIONALI PROVINCIALI provinciali <![CDATA[_____________________________________________________________________ Umbria. . . . . . 36 Perugia 48 72 Terni 24 Marche. . . . . . 66 Ancona 30 126 Ascoli Piceno 42 Macerata 24 Pesaro 30 Lazio . . . . . . 300 Frosinone 66 570 Latina 48 Rieti 18 Roma 408 Viterbo 30 Abruzzo . . . . . 60 Chieti 30 108 L'Aquila 30 Pescara 24 Teramo 24 Molise. . . . . . 24 Campobasso 24 48 Isernia 24 Campania. . . . . 318 Avellino 48 606 Benevento 54 Caserta 114 Napoli 276 Salerno 114 Puglia. . . . . . 180 Bari 144 336 Brindisi 30 Foggia 66 Lecce 54 Taranto 42 Basilicata. . . . 30 Matera 18 54 Potenza 36 Calabria. . . . . 102 Catanzaro 30 192 Cosenza 78 Crotone 12 Reggio Calabria 60 Vibo Valentia 12 Sicilia . . . . . 222 Agrigento 42 420 Caltanissetta 24 Catania 84 Enna 18 Messina 78 Palermo 78 Ragusa 24 Siracusa 30 Trapani 42 Sardegna. . . . . 60 Cagliari 42 108 Nuoro 18 Oristano 12 Sassari 36 ------ ------ ------ Totali. . . 2.934 5.550 5.550 ]]> Tabella C

TABELLA C

Il contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie consta di 6.033 unita'.

Nell'ambito delle qualifiche funzionali sono istituiti i profili professionali di IX, VIII, VII e VI livello, fondati sulla peculiare tipologia delle prestazioni concernenti il processo tributario, considerata per il suo contenuto in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed al requisito di accesso alla qualifica ((secondo le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312,)) e successive modificazioni.

Alle qualifiche funzionali V, IV e III si applicano, rispettivamente i profili professionali di operatore amministrativo, di coadiutore e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera definiti per tutte le Amministrazioni dello Stato. Tabella D

TABELLA D

RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEL PERSONALE

ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE <![CDATA[=====================================================================]]> COMMISSIONI Personale COMMISSIONI Personale Totali

REGIONALI PROVINCIALI provinciali <![CDATA[_____________________________________________________________________]]> Piemonte. . . . . 162 Alessandria 34 309

Asti 13

Biella 13

Cuneo 30

Novara 26

Torino 159

Verbania 13

Vercelli 21 Valle d'Aosta . . 11 Aosta 21 21 Lombardia . . . . 287 Bergamo 51 547

Brescia 68

Como 43

Cremona 26

Lecco 21

Lodi 9

Mantova 21

Milano 214

Pavia 26

Sondrio 13

Varese 55 Veneto. . . . . . 144 Belluno 13 274

Padova 64

Rovigo 13

Treviso 38

Venezia 60

Verona 43

Vicenza 43 Friuli-Venezia

Giulia. . . . . 57 Gorizia 9 107

Pordenone 21

Trieste 30

Udine 47 Trentino. . . . . 14 Trento 26 26 Alto Adige. . . . 14 Bolzano 26 26 Liguria . . . . . 89 Genova 85 171

Imperia 26

La Spezia 30

Savona 30 Emilia-Romagna. . 153 Bologna 77 291

Ferrara 26

Forli' 26

Modena 30

Parma 38

Piacenza 21

Ravenna 26

Reggio-Emilia 30

Rimini 17 Toscana . . . . . 159 Arezzo 21 303

Firenze 85

Grosseto 17

Livorno 26

Lucca 34

Massa Carrara 17

Pisa 26

Pistoia 26

Prato 30

Siena 21

Segue: TABELLA D

RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEL PERSONALE

ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE <![CDATA[=====================================================================]]> COMMISSIONI Personale COMMISSIONI Personale Totali

REGIONALI PROVINCIALI provinciali <![CDATA[_____________________________________________________________________]]> Umbria. . . . . . 27 Perugia 34 51

Terni 17 Marche. . . . . . 47 Ancona 21 89

Ascoli Piceno 30

Macerata 17

Pesaro 21 Lazio . . . . . . 215 Frosinone 47 410

Latina 34

Rieti 13

Roma 295

Viterbo 21 Abruzzo . . . . . 40 Chieti 21 76

L'Aquila 21

Pescara 17

Teramo 17 Molise. . . . . . 18 Campobasso 17 34

Isernia 17 Campania. . . . . 226 Avellino 34 431

Benevento 38

Caserta 81

Napoli 197

Salerno 81 Puglia. . . . . . 125 Bari 102 238

Brindisi 21

Foggia 47

Lecce 38

Taranto 30 Basilicata. . . . 21 Matera 13 39

Potenza 26 Calabria. . . . . 71 Catanzaro 21 137

Cosenza 55

Crotone 9

Reggio Calabria 43

Vibo Valentia 9 Sicilia . . . . . 156 Agrigento 30 298

Caltanissetta 17

Catania 60

Enna 13

Messina 55

Palermo 55

Ragusa 17

Siracusa 21

Trapani 30 Sardegna. . . . . 41 Cagliari 30 78

Nuoro 13

Oristano 9

Sassari 26

------ ------ ------

Totali. . . 2.077 3.956 3.956 Tabella E <![CDATA[ TABELLA E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE a) TITOLI DI SERVIZIO Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi --- | di tribunale. . . . . . . . . . . 0,50 Magistrato | d'appello . . . . . . . . . . . . 1 ordinario o | di cassazione 1,50 equiparato | di cassazione idoneo alle | funzioni direttive superiori. . 2 | uditore giudiziario . . . . . . . 0,25 | ragioniere e perito commerciale . 0,25 Attivita' | notaio, avvocato, procuratore, professionali | dottore commercialista e | revisore contabile. . . . . . . 0,50 | ricercatore . . . . . . . . . . . 0,50 | professore associato. . . . . . . 1 | professore ordinario o | straordinario . . . . . . . . . 1,50 | insegnante in istituti di Docente | istruzione secondaria di | secondo grado . . . . . . . . . 0,25 | insegnante incaricato o con | contratto in universita'. . . . 0,50 | assistente, contrattista, | borsista o assegnista in | universita' . . . . . . . . . . 0,25 | in qualifica inferiore a | primo dirigente . . . . . . . . 0,25 Dipendenti dello | in qualifiche di primo Stato o di altre | dirigente e dirigente superiore 1 amministrazioni | in qualifica di dirigente pubbliche | generale. . . . . . . . . . . . 1,50 | con incarico di ispettore | tributario centrale . . . . . . 1,50 Attivita' alla dipendenza di terzi. . . . . . . . . . . 0,25 Attivita' di amministratore, sindaco, dirigente in societa' di capitali. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 B) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO Dottorato di ricerca o libera docenza . . . . . . . . . 2 Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica". . . . . . . . . . . . . . 1,50 Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista. . . . . . 2 ((20)) ---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (20)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 353) che "I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992". Tabella F <![CDATA[ TABELLA F CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi --- Servizio prestato | componente. . . . . . . . . . . . 1 nelle commissioni | vice presidente . . . . . . . . . 1,50 tributarie di 1 | presidente di sezione . . . . . . 2 grado | presidente di commissione . . . . 3 Servizio prestato | componente. . . . . . . . . . . . 1,25 nelle commissioni | vice presidente . . . . . . . . . 2 tributarie di 2 | presidente di sezione . . . . . . 2,50 grado | presidente di commissione . . . . 3,50 | componente. . . . . . . . . . . . 3 | presidente di sezione . . . . . . 4 | presidente della commissione. . . 5 ((20)) ---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (20)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 353) che "I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992".