Legge Ordinaria n. 1379 del 12/12/1947 Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1947
Norme per la compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:

                               Art. 1.

  Per  la  prima  formazione  delle  liste elettorali in provincia di
Gorizia  si  applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n.
1058, con le seguenti modificazioni:
  Art. 13. - E' sostituito dal seguente:
  "Non  oltre  il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale
procede  alla  formazione delle liste generali, distinte per uomini e
donne, in ordine alfabetico e in doppio esemplare.
  In  un  elenco  a  parte sono segnati i nominativi di coloro la cui
domanda  di  iscrizione  nelle  liste  non  sia stata accolta, con la
indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  delle  ragioni del
diniego".
  Art.  15.  -  Il  primo  e  il  secondo  comma  sono sostituiti dai
seguenti:
  "Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi
all'albo  comunale  ed  in  altri  luoghi  pubblici, chiunque intenda
proporre   ricorsi   contro   le  liste  generali  predisposte  dalla
Commissione  elettorale  comunale,  a  presentarli  non  oltre  il 26
dicembre 1947, con le modalita' di cui al successivo art. 17.
  Durante  questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili
e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale
comunale  e  dal  segretario,  deve  rimanere depositato nell'ufficio
comunale,  insieme  con  i  titoli  e  i documenti relativi a ciascun
nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione".
  Art. 16. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "A  coloro  la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta o che
non  siano  stati  inclusi nelle liste generali per essere incorsi in
una  delle  incapacita' previste dall'art. 2, il sindaco notifica per
iscritto   la   decisione   della  Commissione  elettorale  comunale,
indicandone  i  motivi,  non  oltre cinque giorni dalla pubblicazione
delle liste".
  Art. 17. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  cittadino,  entro  il  26 dicembre 1947, puo' ricorrere alla
Commissione  elettorale  mandamentale  contro  qualsiasi iscrizione o
diniego   di   iscrizione  nelle  liste  generali  predisposte  dalla
Commissione elettorale comunale".
  Art.  22.  -  Il  primo  e  il  secondo  comma  sono sostituiti dai
seguenti:
  "Non  piu'  tardi del 31 dicembre 1947, il sindaco deve trasmettere
al presidente della Commissione elettorale mandamentale:
    1)   una  copia  delle  liste  generali,  maschili  e  femminili,
corredata di tutti i documenti relativi;
    2) i ricorsi presentati contro dette liste, con tutti i documenti
che vi si riferiscono;
    3)  i  verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione
elettorale comunale.
    L'altro  esemplare delle liste rimane conservato nella segreteria
del Comune".
  Art. 23. - Il n. 2 del primo comma e' sostituito dal seguente:
  "2)   cancella  dalle  liste  generali  formate  dalla  Commissione
elettorale  comunale  i  cittadini  che  vi  sono stati indebitamente
compresi, anche quando non vi sia reclamo".
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  Commissione  si raduna non prima del sesto giorno successivo a
quello nel quale ha ricevuto gli atti".
  Art. 24. - E' sostituito dal seguente:
  "Entro  il  25  gennaio 1948 la Commissione elettorale mandamentale
deve  avere  provveduto  all'approvazione  delle  liste generali. Nel
medesimo  termine le liste devono essere restituite al Comune insieme
con tutti i documenti.
  Nei  sei  giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con
l'assistenza  del  segretario,  apporta,  in  conformita' della copia
delle   liste   generali   approvate   dalla  Commissione  elettorale
mandamentale,  le  conseguenti  variazioni  all'esemplare delle liste
generali depositate nel Comune.
  Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale
che,  firmato  dal presidente della Commissione elettorale comunale e
dal   segretario,   e'   immediatamente  trasmesso  al  prefetto,  al
procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  competente per
territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale
al  quale e' restituita anche la copia delle liste generali approvata
dalla Commissione stessa.
  Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della
Commissione   elettorale  mandamentale  sono,  a  cura  del  sindaco,
notificate  agli interessati con le modalita' di cui all'ultimo comma
dell'art. 16.
  Le  liste  generali  rettificate  debbono rimanere depositate nella
segreteria  comunale  dal 1° al 10 febbraio 1948 ed ogni cittadino ha
diritto di prenderne visione.
  Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso".
  Art. 27. - E' sostituito dal seguente:
  "Entro  il  15  dicembre  1947  la  Commissione elettorale comunale
provvede,  con  unica  deliberazione, alla ripartizione del Comune in
sezioni  elettorali,  alla  delimitazione  delle circoscrizioni delle
sezioni,  alla designazione del luogo di riunione di ciascuna di esse
ed all'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonche' alla
compilazione delle liste degli elettori per ogni sezione".
  Art.  31.  -  I  termini  di  cui  al  primo  comma sono anticipati
rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947.
  Il  termine  di cui al penultimo comma e' anticipato al 31 dicembre
1947.
  Art.  32.  -  Il  termine di cui al primo comma e' anticipato al 25
gennaio 1948.
  Art. 56. - Al primo comma e aggiunto il seguente periodo:
  "In  provincia  di  Gorizia  il  prefetto provvede con decreto alla
prima  costituzione  delle  Commissioni  elettorali  mandamentali che
rimarranno in carica fino al 30 giugno 1948".
 

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