Legge Ordinaria n. 1103 del 09/08/1948 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1948)
Agevolazioni fiscali per gli atti e i contratti di retrocessione di beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite simultaneamente trasferiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  esenzioni  fiscali  stabilite dal decreto legislativo 12 aprile
1945, n. 222, sono estese agli atti ed ai contratti che saranno posti
in  essere,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  per la retrocessione a favore dei sudditi delle Nazioni Unite
dei  beni da essi simulatamente trasferiti, prima dello scoppio delle
ostilita',  al  fine di sottrarli alle misure previste dalla legge di
guerra,  approvata  con  regio  decreto  8  luglio  1938,  n. 1415, e
successive modificazioni ed aggiunte.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 agosto 1948

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - SFORZA -
                                                  - GRASSI - VANONI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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