Legge Ordinaria n. 1274 del 07/10/1948 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1948)
Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  il  trattamento  economico ai membri delle Commissioni mediche
per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra i
mutilati  e  gli  invalidi di guerra previsti nell'art. 56, del regio
decreto  12 luglio 1923, n. 1491, modificato con l'art. 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325, non si applicano le
disposizioni  vigenti  per la generalita' dei componenti Commissioni,
Comitati   e   Collegi   comunque   denominati  istituiti  presso  le
Amministrazioni dello Stato.
  Ai   suddetti   membri,  per  l'opera  prestata  nella  sede  della
Commissione,  e'  dovuto il compenso di lire settanta per ogni visita
medica effettivamente eseguita collegialmente con altri componenti la
Commissione stessa.
  Tale  compenso  per  piu'  visite non puo' superare le lire duemila
giornaliere. E' inoltre dovuto, quando si eseguano visite a domicilio
nello  stesso  Comune  sede  della  Commissione,  il  rimborso  delle
eventuali  spese  di  trasporto  con  mezzi  ordinari  di  linea o la
indennita'  chilometrica come stabilita a favore dei funzionari dello
Stato per i tratti di percorso non serviti da detti mezzi ordinari.
  Nei  casi di visite collegiali eseguite fuori del Comune sede della
Commissione,   ai  detti  membri  compete  il  trattamento  economico
previsto per i funzionari dello Stato di grado sesto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1948

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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