Legge Ordinaria n. 1469 del 10/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1948 (suppl. ord.))
Norme relative all'imposta di negoziazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' sospesa fino al 1 gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni
comprese  nel  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5
settembre  1947,  n.  1173  e  nel decreto legislativo del Presidente
della  Repubblica  12 marzo 1948, n. 326, relativo al procedimento di
valutazione  dei  titoli  non  quotati  in  borsa e di quelli che pur
essendo quotati non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui
si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.
  Per  la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno
invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto-legge 15
dicembre  1938,  n.  1975  ed  osservati  i  criteri  di  estimazione
stabiliti  dall'art.  11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n.
1173,  i  comitati  direttivi degli agenti di cambio di cui al citato
regio  decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e le Sezioni speciali
delle  Commissioni  provinciali  delle  Imposte dirette istituite con
l'art.  1  dei decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n.
301.
  Resta  ferma  la  facolta'  di  cui al primo comma dell'art. 15 del
decreto  legislativo  5  settembre  1947,  n.  1173; essa puo' essere
esercitata  fino  al  giorno  fissato  per  la  discussione avanti le
suddette Commissioni provinciali delle Imposte dirette.
 

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