Legge Ordinaria n. 1596 del 24/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1949)
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici aggiunti in prova.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  del  compenso  mensile  spettante agli insegnanti delle
materie   indicate   nel   comma  secondo  dell'art.  1  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  30 novembre 1945, n. 831, e' fissata in
L.  4000  mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000
per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1 gennaio 1948.
  I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta
per  cento  qualora  il numero mensile delle ore di lezione impartite
per ciascuna materia sia inferiore a venti.
 

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