Legge Ordinaria n. 1049 del 05/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1950)
Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  domande  dirette  ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa
dal  decreto  legislativo  2  aprile  1948, n. 380, agli esercenti di
aziende  minerarie  sui  combustibili  fossili  nazionali  venduti  e
consegnati  dal  1  marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere
presentate,  sotto  pena, di decadenza, al Ministero dell'industria e
del  commercio,  con la necessaria documentazione entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                              BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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