Legge Ordinaria n. 827 del 29/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1949)
Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni
effetto,  il  personale  delle  Ferrovie  dello  Stato  e' libero dal
servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.
  Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia
prestare   servizio   nelle   suddette  giornate  ha  diritto  ad  un
corrispondente  riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le
esigenze  del  servizio,  entro  trenta giorni dalla data della festa
infrasettimanale non fruita.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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