Legge Ordinaria n. 1030 del 21/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1950)
Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per   il  finanziamento  di  lavori  e  gli  acquisti  straordinari
occorrenti  per  la  costruzione  di  in nuovi impianti delle aziende
elettriche  municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il
rammodernamento   e   l'attrezzatura   degli   impianti   attualmente
esistenti,   i   Comuni   sono  autorizzati,  anche  in  deroga  alle
limitazioni  di  cui  agli  articoli 300 e 333 della legge comunale e
provinciale  approvata  con  regio  decreto  3  marzo 1934, n. 383, a
contrarre  mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare
il credito a medio e lungo termine.
  A  garanzia  dell'ammortamento  dei  suddetti  mutui, i Comuni sono
autorizzati  a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni
di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica
municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato
in  base  al  conto  aziendale  dell'esercizio precedente, reso dalla
Commissione  amministratrice  e deliberato dal Consiglio comunale, ai
sensi  dell'art.  16  del  testo unico approvato con regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2573.
  Le  delegazioni  di  cui  al precedente comma sono sottoscritte dal
direttore  e  dal  tesoriere-esattore  dell'azienda municipalizzata e
controfirmate  dal presidente della commissione amministratrice e dal
sindaco del Comune.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - ALDISIO
- SCELBA - PELLA -
TOGNI

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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