Legge Ordinaria n. 105 del 09/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1950)
Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'art. 5 dei regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie
ed  agli  allievi  del Corpo degli agenti di custodia, e' concessa la
somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui
all'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.
  Tale somministrazione sara' corrisposta dal 1 aprile 1949.
  Con   successivo  provvedimento  legislativo  si  provvedera'  alla
corresponsione  degli  arretrati,  ai sensi del regio decreto-legge 3
gennaio 1944, n. 6.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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