Legge Ordinaria n. 1095 del 17/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1950)
Inclusione della Cassa di risparmio di Calabria tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  articoli  13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927,
n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n.
1760, sono apportate le seguenti modificazioni:
    Nel  penultimo  comma dell'art. 13, modificato con legge 7 aprile
1938,  n.  378,  dopo  le parole: "La Banca nazionale di agricoltura"
sono inserite le seguenti: "La Cassa di risparmio di Calabria".
  L'ultimo comma dello stesso art. 13, aggiunto con la legge 7 aprile
1938,  n.  378,  resta  modificato  come  segue:  "La Banca nazionale
dell'agricoltura  e  la  Cassa)  di  risparmio  di  Calabria potranno
compiere  operazioni  di  credito  agrario  di  miglioramento  con le
modalita'  ed  entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti
dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito".
  Nel  secondo comma dell'art. 21, modificato dal regio decreto-legge
3  febbraio 1936, n. 287, alle parole: "la Banca nazionale del lavoro
e  la  Banca nazionale dell'agricoltura" sono sostituite le seguenti:
"la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e
la Cassa di risparmio di Calabria".
  Nel  secondo  comma  dell'art.  22  dopo  le  parole:  "dalla Banca
nazionale  dell'agricoltura", sono inserite le seguenti: "dalla Cassa
di risparmio di Calabria".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 novembre 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                       SEGNI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
 

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