Legge Ordinaria n. 1117 del 28/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1950)
Maggiore spesa di lire 60.000.000 per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati, per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  spesa  di  L.  405.685.000  autorizzata con la legge 31 ottobre
1949,  n.  780,  per  i  servizi  in  gestione al soppresso Ministero
dell'assistenza  post-bellica e demandati al Ministero della pubblica
istruzione  per  effetto  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  14
febbraio 1947, n. 27, e' aumentata di L. 60.000.000.
  La  maggiore  somma  di  cui  al  comma precedente sara' destinata,
quanto  a L. 50.000.000, a rimborso di enti, istituti, associazioni e
comitati  per  le prestazioni presso i convitti e collegi a favore di
alunni  appartenenti  alle categorie previste dall'art. 1 del decreto
legislativo  luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  28  settembre  1945, n. 646; e
quanto  a  L.  10.000.000, a contributi a favore di enti, fondazioni,
associazioni, istituti e comitati che curano l'istruzione dei reduci,
previsti  dal  decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n.
240  e  dall'articolo  8 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello,Stato 14 febbraio 1947, n. 27.
 

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