Legge Ordinaria n. 122 del 20/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1950)
Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15?, 16? e 17? corso superiore tecnico di artiglieria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  a  quanto  stabilito dall'art. 16 del testo unico delle
disposizioni   sul   reclutamento   degli   ufficiali  dell'Esercito,
approvato  con  regio  decreto  14  marzo  1938, n. 596, e successive
modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con
le  norme  e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori
delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto
con  successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria,
svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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