Legge Ordinaria n. 144 del 22/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1950)
Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica con modificazioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e' ratificato senza
modificazioni.
  Il  decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
  Art.  1.  -  Al  primo  comma alle parole: "due anni" sostituire le
parole: "quattro anni".
  Aggiungere  alla  lettera d): "Salvo casi particolari da esaminarsi
da  parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso
del presente articolo".
  Art. 2. - E' cosi' modificato:
  "Nel  caso  di  acquisto  previsto dall'articolo precedente possono
essere  concessi  mutui  al  compratore, a termini dell'art. 3, n. 1,
della legge 5 luglio 1928, numero 1760.
  Per  i  detti  mutui  il  concorso  dello Stato nel pagamento degli
interessi,  il cui limite massimo e' elevato al 4,50 per cento, sara'
corrisposto  per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta
del mutuo.
  Le  suddette  disposizioni  si applicano anche quando il compratore
sia  una  cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la
conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne
proponga la divisione fra soci.
  Si  applicano  pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo,
fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo".
  Art. 5. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  Ministri  per  le  finanze  e  per  l'agricoltura  e le foreste
provvederanno  alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato,
da  destinare alla formazione della piccola proprieta' contadina, con
particolare  riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni
punitive contro il fascismo".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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