Legge Ordinaria n. 151 del 15/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1950)
Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  del  decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  756, e'
sostituito dal seguente:
  "Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a rimborsare in cinque
rate  annuali  posticipate scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli
interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle
assicurazioni  e  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale, i
rispettivi  crediti  risultanti  verso  lo Stato per le somme da essi
somministrate  a  tutto  il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio
decreto-legge  26  settembre  1935, n. 1795, convertito nella legge 6
aprile  1936,  n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936,
approvata  e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e
per  le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte
dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per
il consolidamento delle pensioni di guerra".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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