Legge Ordinaria n. 199 del 18/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1950)
Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'istanza    per    la    concessione   di   terreni   incolti   od
insufficientemente   coltivati,   prevista  dal  decreto  legislativo
luogotenenziale   19   ottobre  1944,  n.  279,  e  dalle  successive
disposizioni modificative e integrative, e' diretta al prefetto della
provincia,  nella  quale  si trova il fondo oggetto dell'istanza o la
maggior parte di esso, se il fondo e' sito in piu' province.
  Sull'istanza  provvede  il  prefetto,  con  decreto  da  emanare su
conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico
designato  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, che la
presiede,  di  quattro  membri  nominati dal prefetto su designazione
delle  rispettive  organizzazioni  sindacali,  in numero di due fra i
conduttori  diretti  di  aziende  agricole, di cui uno proprietario e
l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra,
nonche'  di  un  funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed
avente anche le mansioni di segretario.
  La  Commissione  ha  sede  presso  la Prefettura e per le validita'
delle sue deliberazioni e' sufficiente l'intervento della maggioranza
dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  dei
presenti   e,  in  caso  di  parita'  di  voti,  prevale  quello  del
presidente.
  Per  ciascuno  dei  componenti  della Commissione e' autorizzata la
nomina di un supplente.
 

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