Legge Ordinaria n. 208 del 11/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1950)
Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  23  del regolamento per i biglietti di Stato, approvato
con  regio  decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge
12 dicembre 1935, n. 2393, e' sostituito dal seguente:
  "I   biglietti  logori  e  non  piu'  atti  alla  circolazione  che
pervengano  alle  Tesorerie  per  operazioni di pagamento, sono dalle
Tesorerie  stesse  trattenuti  e  non piu' adoperati nei pagamenti. I
biglietti  che,  nelle  stesse  condizioni,  vengano  presentati alle
Tesorerie  da contabili o da privati, per la sostituzione, quando non
sorga  dubbio  sulla  loro  legittimita'  sono cambiati con biglietti
nuovi o in buono stato, e non piu' adoperati nei pagamenti.
  "I  biglietti  di  Stato  logori e non piu' atti alla circolazione,
raccolti da pubbliche amministrazioni, aziende di credito, aziende di
trasporti  urbani,  esattorie e ogni altro ente che compia operazioni
di  cassa con il pubblico, possono essere versati alle Tesorerie, per
la  sostituzione  con  biglietti  nuovi o in buono stato, seguendo le
modalita' di cui appresso;
  "I   biglietti   logori   di   cui   al  comma  precedente,  previo
annullamento,  debbono  essere presentati distintamente per taglio in
mazzette  di cento biglietti ciascuna ed in pacchi di dieci mazzette,
ognuna  delle  quali  deve  essere  chiusa  a  mezzo  di una fascetta
portante  il  timbro  dell'istituto,  ufficio o ente presentatore, la
firma  dell'agente  che  ha  confezionato  le  mazzette  e la data di
presentazione dei biglietti alle Tesorerie.
  "Queste  provvederanno  alla  contazione  del numero delle mazzette
limitando  la  verifica  e  contazione  dei  singoli biglietti ad una
percentuale  da  fissarsi di volta in volta dal capo della Tesoreria,
ma  in  ogni  caso  non  inferiore  al dieci per cento del numero dei
biglietti presentati.
  "I biglietti integralmente contati e verificati verranno assunti in
proprio  dalle Tesorerie e sostituiti subito con biglietti nuovi o in
buono stato. Gli altri saranno ugualmente sostituiti dalle Tesorerie,
ma  la  definitiva regolazione dei rapporti fra le Tesorerie stesse e
gli  istituti,  enti  o  uffici presentatori, sara' fatta dopo che la
Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato avra' effettuato le
verifiche prescritte".
  All'art. 25 e' aggiunto il seguente comma:
  "I  biglietti ricevuti dalle Tesorerie per la sostituzione ai sensi
dell'art. 23, secondo comma, che siano stati sottoposti soltanto alla
contazione  per  mazzette,  saranno  spediti  o consegnati alla Cassa
speciale  dei  biglietti a debito dello Stato in sacchi chiusi con le
modalita'  in  vigore  e  distinti per presentatore il cui nominativo
dovra' risultare in ciascun sacco".
  All'art. 27 e' aggiunto il seguente comma:
  "Tale intervento e' reso obbligatorio per le operazioni di verifica
dei biglietti di cui all'ultimo comma del precedente art. 25, ai fini
della definitiva regolarizzazione dei rapporti fra le Tesorerie e gli
istituti, enti o uffici presentatori".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 aprile 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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