Legge Ordinaria n. 22 del 11/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1950)
Ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto  legislativo  22  dicembre 1947, n. 1600, e' ratificato
senza modificazioni.
  I  decreti  legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n.
1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti:
  Il  terzo  comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947,
n. 399, e' sostituito dal seguente:
    "Il  termine  di  costruzione per usufruire dei benefici previsti
dall'art.  1  e  di  tutte  le  agevolazioni fiscali e tributarie, e'
stabilito al 31 dicembre 1950".
  Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948,
n. 1029, e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministero delle finanze e' autorizzato, sino al 31 marzo 1950,
a  cedere,  a  trattativa  privata,  in  favore degli enti e societa'
previsti  dall'art.  2,  numeri 11 e 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408,  e  che  siano  stati  ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici
della  predetta  legge o a quelli dell'art. 1 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato
dal  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre
1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 gennaio 1950

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - TUPINI -
SCELBA - VANONI -
PELLA - CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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