Legge Ordinaria n. 253 del 23/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1950)
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti  di  locazione  e  di  sublocazione prorogati ai sensi
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente
prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al
31 dicembre 1951.
  Nei   casi   in   cui  i  contratti  di  locazione  hanno  scadenza
consuetudinaria,  la data indicata nel comma precedente e' sostituita
da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
  La  proroga  ha  luogo  di  diritto,  nonostante qualunque patto in
contrario  e  anche  quando  sia  stata  pattuita  la risoluzione del
contratto per il caso di vendita.
  In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad
uso  di  abitazione,  la proroga opera soltanto a favore del coniuge,
degli  eredi,  dei  parenti  e  degli  affini  del  defunto  con  lui
abitualmente  conviventi.  Se  trattasi  di  immobile  adibito ad uso
diverso  da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro
che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di
data  certa  anteriore  all'apertura  della  successione,  continuino
l'attivita' del defunto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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