Legge Ordinaria n. 325 del 09/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1950)
Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  agevolazioni  fiscali  per  gli  acquisti  di  navi  all'estero
previste  dall'art.  9  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  29  giugno  1947,  n.  779,  e  dell'art. 1 del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 11 novembre 1947, n.
1337,  gia'  prorogate  al  31  agosto 1948 con decreto legislativo 7
maggio  1948,  n.  703,  hanno  applicazione  anche  per gli acquisti
compresi nel periodo 1 settembre 1948-30 giugno 1950.
  Fino  a  quando  con  l'applicazione  della  nuova tariffa dei dazi
doganali  non  sara' diversamente disposto, ha altresi' applicazione,
la  riduzione  al  2  per cento della aliquota del diritto di licenza
stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822.
  Per   le  navi  che,  a  norma  del  primo  comma,  fruiscono  alla
importazione  dell'esonero dalla imposta generale sull'entrata non si
applica  il  beneficio di cui all'art. 17, penultimo ed ultimo comma,
della  legge  19 giugno 1940, n. 762, ripristinato dall'art. 10 della
legge 7 gennaio 1941, n. 1.
 

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