Legge Ordinaria n. 341 del 09/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 21 giugno 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
    Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:
    "La  stessa  riduzione  dei  periodi di anzianita' di grado sara'
applicata  per  le  promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di
gruppo  A  e  al  10°  del  ruolo  di  gruppo C, di cui all'anzidetta
tabella,  per  i posti resisi disponibili posteriormente alla data di
attuazione  del  decreto  legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a
due anni dalla sua entrata in vigore".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  riduzioni  di  anzianita'  di  cui  ai precedenti comma non si
applicano  al  personale  che  abbia  fruito  di analogo beneficio in
precedenti  promozioni  e di esse non si potra' fruire per conseguire
piu' di una promozione".
  Art. 3. - Inserire, tra il terzo e il quarto, il seguente comma:
    "Per  l'ammissione  al  concorso  riservato  di  cui  al presente
articolo   per  la  nomina  nel  ruolo  del  personale  di  gruppo  A
dell'Amministrazione  centrale della pubblica istruzione, sono valide
anche  la  laurea  in  materie  letterarie  e  quelle  in filosofia e
pedagogia conseguite in una Facolta' di magistero".
  La   tabella   annessa,   per  la  parte  riguardante  la  carriera
amministrativa (gruppo A), e' sostituita dalla seguente:
                                                             Numero
     Grado                  Denominazione                   dei posti

       4° - Direttori generali............................       8
       5° - Ispettori generali............................(a)   24
       6° - Direttori capi divisione......................      50
       6° - Ispettori superiori...........................(b)   25
       7° - Capi sezione..................................(b)   50
       8° - Consiglieri...................................      65
       9° - Primi segretari...............................      80
      10° - Segretari.....................................
|                                                           >    68
      11° - Vice segretari................................
|                                                               370

  a)   Rimangono   assorbiti   i   posti   attualmente  ricoperti  in
soprannumero.
  b)  Oltre  quattro  posti  di  grado  6°  e  cinque  di grado 7° in
soprannumero  da riassorbire in ragione della meta' delle vacanze che
si  verificheranno  nei  rispettivi  gradi  a decorrere dal 1 gennaio
1951.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 giugno 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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