Legge Ordinaria n. 360 del 11/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 24 giugno 1950)
Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire per opere patrimoniali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata a
contrarre,  con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui
fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire.
  La predetta autorizzazione e' concessa in luogo di quella accordata
col  decreto  legislativo  7 maggio 1948, n. 877, che elevava fino al
limite  di  50  miliardi di lire l'ammontare del mutuo che, giusta il
decreto  legislativo  di Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947,
n.   522,  l'Amministrazione  ferroviaria  era  stata  autorizzata  a
contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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