Legge Ordinaria n. 519 del 09/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1950)
Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1a 2a e 3a classe della categoria cannonieri, specialita' « montatori artificieri ».
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  capi  di  1ª,  2ª  e  3ª  classe,  appartenenti  alla  categoria
cannonieri,  specialita'  "montatori  -  artificieri", sono esentati,
agli  effetti  dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto
dall'art.  66  del  testo unico sul l'ordinamento del Corpo equipaggi
militari  marittimi  e  sullo stato giuridico dei sottufficiali della
Marina  militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914,
e successive modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 giugno 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                              - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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