Legge Ordinaria n. 536 del 30/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1950)
Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto
1947, n. 821, e' ratificato.
 

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