Legge Ordinaria n. 595 del 28/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1950)
Modificazioni alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, che costituisce un fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  2,  primo  comma,  della  legge 24 luglio 1942, n. 1023, e'
modificato come segue:
  "dal  contributo  annuo  globale  di lire 10 milioni a carico delle
Camere  di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni
singola  Camera  sara'  determinata  di  anno  in  anno dal Ministero
dell'industria  e del commercio in rapporto alle entrate previste nei
bilanci  camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al
Fondo  autonomo  per le borse di pratica commerciale all'estero sara'
effettuato  dalle  Camere  stesse  con  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1950

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - LOMBARDO -
                                                        TOGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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