Legge Ordinaria n. 632 del 08/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1950)
Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  temporaneo  di  carovita ai ricevitori in quiescenza, di
cui  all'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  21 settembre 1947, n. 1088, e' ulteriormente aumentato di lire
4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma, dello stesso
articolo.
  In  aggiunta  ai  contributi  di cui all'art. 24, lettera a), della
legge  18  ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, tutti i
ricevitori   postelegrafonici  in  servizio  sono  tenuti  a  versare
all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo
nella  misura  di  lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i
ricevitori di prima, seconda e terza classe.
  Il  contributo  a  carico  dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni  di  cui alla lettera b) dello stesso art. 24 della
legge  18  ottobre  1942,  n.  1407  e  successive  modificazioni, e'
ulteriormente aumentato di lire 70 milioni.
  La presente disposizione ha effetto dal 1 novembre 1948.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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