Legge Ordinaria n. 677 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 7 settembre 1950)
Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.  5,  n.  3,  della  legge  31  ottobre  1949, n. 785, sono
aggiunte  le seguenti parole: "nonche' per la concessione ad Istituti
autonomi  per  case  popolari ed a Comuni del contributo costante per
trentacinque  anni  dell'uno  per  cento  previsto dall'art. 12 della
legge 2 luglio 1949, n. 408".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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