Legge Ordinaria n. 842 del 10/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1950)
Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validita' dei brevetti per invenzioni industriali.
    La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  durata  dei brevetti per invenzioni industriali in vigore al 10
giugno  1940,  appartenenti  anche  in  virtu'  di atto di data certa
anteriore  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, a
persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza o la nazionalita'
italiana, puo' essere prolungata quando i titolari di tali brevetti o
i  loro  aventi causa dimostrino di non averli potuti attuare o farli
attuare in tutto o in parte per cause connesse allo stato di guerra.
  Il  prolungamento  di  durata e' accordato per annate intere, e non
puo' eccedere il periodo massimo di cinque anni.
  Esso  e'  calcolato  tenendo  conto del periodo di tempo durante il
quale   l'attuazione   e'   stata   sospesa  e  dei  risultati  della
utilizzazione, del brevetto se la sospensione non e' stata totale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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