Legge Ordinaria n. 860 del 26/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1950)
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Le  disposizioni  del presente titolo si applicano alle lavoratrici
gestanti  e  puerpere  che  prestano la loro opera alle dipendenze di
privati  datori  di  lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura
(salariate,   braccianti   e   compartecipanti),   nonche'  a  quelle
dipendenti  dagli  uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni,
delle  Province,  dei  Comuni  e degli altri Enti pubblici e Societa'
cooperativistiche,  anche  se  socie  di  queste  ultime,  quando  da
disposizioni   legislative   e   regolamentari   sia   prescritto  un
trattamento  inferiore  a  quello  stabilito  per esse dalla presente
legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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