Legge Ordinaria n. 894 del 09/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 22 novembre 1950)
Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero per il servizio di controllo relativo all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  diritto  sull'esportazione  della  frutta fresca e secca, degli
agrumi  e  degli  ortaggi, stabilito a favore dell'Istituto nazionale
per  il  commercio  estero  dall'art.  9  del  regio decreto-legge 20
dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864,
modificato  dai  decreti legislativi del Capo provvisorio dello State
16  settembre 1946, n. 163 e 23 luglio 1947, n. 797, e' ulteriormente
modificato come appresso:
    lire 20 al quintale per gli ortaggi;
    lire 40 al quintale per la frutta fresca e agrumi;
    lire  80  al  quintale  per  la  frutta  secca in guscio e frutta
essiccata in genere, nonche' per le castagne secche sgusciate;
    lire 120 al quintale per le mandorle, nocciole ed altre specie di
frutta secca sgusciata.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 9 novembre 1950

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - LOMBARDO -
                                               PELLA - SFORZA - TOGNI
                                                              - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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