Legge Ordinaria n. 913 del 13/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1950)
Incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'art.  7  della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato
a  reclutare  annualmente,  a domanda, volontari ausiliari tratti dai
giovani  tenuti  a  rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di
leva  nello  stesso  anno  e che abbiano ottenuto il necessario nulla
osta  dalle  competenti  autorita'  militari;  essi debbono essere in
possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco. La durata massima del servizio dei volontari
ausiliari e' di 18 mesi.
  Il numero dei volontari ausiliari non puo' superare il 10 per cento
degli organici vigenti".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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