Legge Ordinaria n. 953 del 13/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1950)
Facilitazioni ferroviarie per il rientro in Alto Adige di optanti reintegrati nella cittadinanza italiana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dalla  entrata  in vigore della presente legge e fino a tutto il 31
dicembre  1952  e'  concessa  per una sola volta sulle ferrovie dello
Stato la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa n. 1 per
i  viaggi  in  terza classe che saranno effettuati dagli alto-atesini
reintegrati  nella  cittadinanza  italiana, dalla stazione di confine
italiana fino alla localita' di nuova residenza in Alto Adige.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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