Legge Ordinaria n. 96 del 23/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1950)
Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono  considerate  valide  ad ogni effetto le denunzie dei danni di
guerra  risarcibili  ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e
successive  modificazioni,  presentate  dopo  la scadenza dei termini
stabiliti  dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6
settembre  1946,  n. 226 e 9 ottobre 1943, n. 276, ma non oltre il 30
giugno 1949.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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