Legge Ordinaria n. 1037 del 05/09/1951 (Pubblicata nella G.U. del 4 ottobre 1951)
Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici e' autorizzato a delegare al
Presidente  della  Giunta  regionale  sarda  con  decreto da emanarsi
all'inizio  di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte
dei  conti, la facolta' di approvare, su conforme parere del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la
Sardegna,  i  progetti  ed  i contratti relativi all'esecuzione delle
opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi gia'
approvati  dal  Ministro  stesso, fatta eccezione per quelle indicate
nell'art.  9,  lettere  a), b), c), del decreto legislativo 19 maggio
1950,  n. 327, nonche' la facolta' di assumere gli impegni e disporre
i  pagamenti  relativi  alle  opere  medesime  nei limiti delle somme
stanziate  nei  capitoli  dello  stato  di previsione della spesa del
Ministero   dei   lavori   pubblici   per   opere   in  gestione  del
Provveditorato  suddetto,  anche  in deroga alle vigenti disposizioni
della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato
e di leggi contabili speciali.
 

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