Legge Ordinaria n. 1163 del 19/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1951)
Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  comune  di  Milano  e'  autorizzato  ad applicare il contributo
annuo,  di  cui  agli  articoli  2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n.
1282,   anche   dopo  la  scadenza  del  decennio  di  proroga  delle
disposizioni  dei  predetti  articoli,  previsto dalla legge 3 luglio
1942, n. 852.
  Il   suddetto   contributo   puo'  essere  applicato,  a  decorrere
dall'inizio  della  proroga  di  cui  al precedente comma, unicamente
mediante una addizionale all'imposta di famiglia nella misura massima
di  centesimi  3  per  ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore
locativo  nella  misura  massima  di  centesimi  10  per ogni lira di
imposta.
  Nei  casi  previsti  dall'art.  110  del testo unico per la finanza
locale  14  settembre  1931,  n.  1175,  sostituito  dall'art. 16 del
decreto-legge  luogotenenziale  8  marzo  1945,  n. 62, l'addizionale
all'imposta  sul  valore  locativo puo' essere applicata, a decorrere
dall'inizio  della proroga di cui al primo comma, nella stessa misura
massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.
 

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