Legge Ordinaria n. 121 del 17/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1951)
Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta
di  fabbricazione,  nella  misura  di  lire  20 per ogni litro, sulla
benzina  consumata  per  l'azionamento  delle  autovetture adibite al
servizio  pubblico  da  piazza - compresi i motoscafi nelle localita'
dove   essi  sostituiscono  le  vetture  da  piazza  -  munite  della
prescritta   licenza   dell'autorita'   comunale   e  circolanti  sul
territorio dello Stato alla data del 1 gennaio 1949.
  L'agevolazione  sara'  concessa,  limitatamente ai giorni in cui le
autovetture  o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base
al consumo medio presunto di:
    1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni
con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
    2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni
con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;
    3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni
con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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