Legge Ordinaria n. 1288 del 27/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1951)
Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli assegni di sede spettanti al personale di ruolo Ministero degli
affari esteri che nel periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 presto'
servizio  presso  le  sedi  diplomatiche e consolari all'estero, sono
fissati  nella  misura  dell'80  per  cento  della  valuta locale che
sarebbe  stata  realizzata  al  cambio in vigore al 31 agosto 1943 in
base agli assegni vigenti a tale data.
  Agli  effetti del comma precedente si intendono per assegni di sede
quelli  fissati  dal  regio  decreto-legge  26 febbraio 1934, n. 425,
convertito  nella  legge 31 luglio 1934, n. 1195, e dal regio decreto
26  febbraio  1934,  n.  426,  e  successive  modificazioni,  con  le
maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332.
  Al personale che abbia prestato servizio presso gli uffici che alla
data  del  31  agosto 1943 non erano compresi nelle tabelle stabilite
dal  regio  decreto-legge  26  febbraio  1934,  n.  425, e successive
modificazioni,  e  che siano stati istituiti nel periodo 10 settembre
1943-30 aprile 1947, e' attribuito il trattamento economico pari allo
80  per  cento  di  quello  previsto dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265.
 

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