Legge Ordinaria n. 1302 del 05/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1951)
Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  per  la  stagione  invernale  1951-1952,  il  "Fondo
nazionale   di   soccorso   invernale"  allo  scopo  di  incrementare
l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti
per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.
  La gestione del Fondo stesso e' affidato al Ministero dell'interno,
secondo  le  direttive impartite da un Comitato composto dai Ministri
per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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