Legge Ordinaria n. 1359 del 04/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1951)
Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  previsto  dall'art.  10,  comma  primo,  della legge 6
febbraio  1941,  n.  346, che istituisce la zona industriale di Roma,
modificata  con  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
22  novembre  1946,  n.  564,  e'  prorogato dal 17 maggio 1951 al 31
dicembre 1956.
  Detta   proroga   ha   effetto   ai  fini  dell'applicazione  delle
agevolazioni  fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge
stessa.
 

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