Legge Ordinaria n. 1575 del 22/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1951)
Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  quota  fissa  di  abbonamento corrisposta dalla Cassa per il
Mezzogiorno,  ai  sensi  dell'art.  26 della legge 10 agosto 1950, n.
646,  sono comprese le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute
sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti
di  cui  all'art.  8  della  citata  legge, relativi ai lavori la cui
esecuzione sia stata affidata o concessa ai predetti enti dalla Cassa
medesima.
  Per  conseguire  il  trattamento  previsto  dal precedente comma, i
contratti  di appalto dovranno contenere la contestuale dichiarazione
che  i  medesimi  sono stati stipulati ai fini della presente legge e
dovranno   inoltre   essere  corredati  da  una  copia  dell'atto  di
affidamento  o  concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno
ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa.
  Sono altresi' comprese nella quota fissa di abbonamento le tasse ed
imposte  indirette  sugli  affari dovute sugli atti consequenziali ai
contratti  di  appalto,  di  cui  al primo comma, posti in essere nei
rapporti  fra gli enti appaltanti e le ditte appaltatrici. Detti atti
dovranno  contenere  gli  estremi  di  registrazione del contratto di
appalto cui essi si riferiscono.
 

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