Legge Ordinaria n. 165 del 03/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
  "Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori
pubblici  e'  richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo
dell'opera  da  appaltare  superi  le  lire  50.000.000  e si intenda
provvedere  mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia,
ovvero   se  l'importo  superi  le  lire  100.000.000  e  si  intenda
provvedere   mediante   asta   pubblica   o   licitazione  privata  o
appalto-concorso.
  Sugli atti di transazione e sugli esoneri di penalita' contrattuali
deve  essere sentito il parere del detto Consesso, quando cio' che si
chiede   che   l'Amministrazione  prometta,  abbandoni  o  paghi  sia
determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000".
  Art. 2. - E' sostituito dalla seguente:
  "L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come
segue:
  "Le  Sezioni  del  Consiglio  superiore  si  pronunciano secondo la
rispettiva competenza per materia:
    a)  sui  progetti  di  massima ed esecutivi di opere pubbliche da
eseguire  a  cura  dello  Stato,  sia a totale suo carico sia col suo
concorso,  d'importo  oltre  lire  100.000.000 quando all'appalto dei
lavori  si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata
o  mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000
quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o
mediante appalto a trattativa privata;
    b)  sui  progetti  di  massima per opere dipendenti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi
di importo superiore a lire 1.00.000.000, tanto se si tratti di opere
da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;
    c)  sulle  domande  per  la  concessione  di  lavori pubblici, di
pubblici  servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e
per  la  trasmissione  di correnti elettriche nei casi previsti dalle
leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;
    d)  sui  progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a
lire  100.000.000,  di opere da eseguire dalle province, dai comuni e
da  altri  enti,  per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a
termini  di  legge,  di  contributi  dello  Stato,  o per i quali sia
prescritto  il  parere  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici,
anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
    e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede
di  collaudo  per  maggiori  compensi  o  per  l'esonero di penalita'
contrattuali,   quando  cio'  che  si  chiede  che  l'Amministrazione
prometta,  abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma
eccedente le lire 10.000.000;
    f)  sulle  proposte  di risoluzione o rescissione di contratti di
importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese
per  la  determinazione  di  nuovi  prezzi che importino una maggiore
spesa  di  oltre  il  quinto  contrattuale  quando si tratti di opere
appaltate  in  base  a  progetti  sottoposti  al parere del Consiglio
superiore;
    g)  sui  piani  regolatori  e  sulle proposte di dichiarazione di
pubblica  utilita'  per  la  costruzione  e sistemazione delle strade
comunali  nell'interno  degli  abitati, quando vi siano opposizioni o
reclami;
    h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai
sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e
sugli  affari  per  i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga
opportuno di richiedere il parere della Sezione".
  Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
  "L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' modificato come
segue:
  "I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:
    a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato
sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra
lire  50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si
intenda  provvedere  ad  asta  pubblica  o  a  licitazione  privata o
mediante   appalto-concorso,   ovvero  d'importo  compreso  fra  lire
25.000.000  e  lire  50.000.000  quando  all'esecuzione dei lavori si
intenda  provvedere  in  economia  o  mediante  appalto  a trattativa
privata;
    b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia
compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000;
    c)  sulle  variazioni  ed  aggiunte a progetti gia' approvati dal
Consiglio  superiore  che  non ne facciano crescere l'importo oltre i
limiti  di  competenza,  delle  Sezioni,  salve  restando le facolta'
attribuite  agli  ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del
regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;
    d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede
di  collaudo  per  maggiori  compensi  o  per  l'esonero di penalita'
contrattuali,   quando  cio'  che  si  chiede  che  l'Amministrazione
prometta,  abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma
superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;
    e)  sulle  proposte  di risoluzione e rescissione di contratti di
importo  fino  a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese
per  la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore
spesa  di  oltre  il  quinto contrattuale, sempre quando si tratti di
opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio
superiore.
  Il  Comitato  della Sezione III delibera anche nei casi contemplati
dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge.
  Il  Comitato  della  Sezione  IV  delibera  sulle concessioni e sui
riconoscimenti  di  piccole  derivazioni  di acque pubbliche, nonche'
sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con
tensione  da  60.000  a  120.000 volt, quando per tali affari non sia
richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile
ovvero quello dell'ingegnere capo, del Genio civile".
  Art.  4.  -  Le  disposizioni  di cui alle lettere a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
    a)  sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura
dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo
compreso  fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei
lavori  si  intenda  provvedere  ad  asta  pubblica,  o a licitazione
privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le
lire  10.000.000  e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori
si  intenda  provvedere  in  economia o mediante appalto a trattativa
privata;
    b)  sui  progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra
lire  10.000.000  e  lire  50.000.000,  di  opere  da  eseguire dalle
province,  dai  comuni  e  da  altri  enti  per la cui esecuzione sia
chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato
o  per  i  quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici  e di altri organi tecnici del Genio civile anche se
non e' chiesto o non spetti alcun contributo;
    c)  sulle  vertenze  sorte  con le imprese in corso di opera o in
sede  di  collaudo,  per maggiori compensi o per esonero di penalita'
contrattuali   quando   cio'  che  si  chiede  che  l'Amministrazione
prometta,  abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma
non eccedente le lire 5.000.000".
  Art.  4-bis  (nuovo).  -  "I  limiti  di competenza stabiliti dagli
articoli  2,  lettera  d),  e 4 lettera b), si applicano anche per la
concessione  di  sussidi  o  concorsi  da  corrispondere  a privati a
termini di legge sui bilancio del Ministero dei lavori pubblici".
  Art. 5. - E' sostituito dal seguente "A parziale modifica dell'art.
3  della  legge  18  Ottobre  1942,  n.  1460, gia' modificato con il
decreto  legislativo  luogotenenziale  29  gennaio  1946,  n  26, del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici fanno parte gli ispettori
generali del Genio Civile, in servizio presso il Ministero dei lavori
pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per
il   Tevere   nonche'   gli  ispettori  capi  superiori  delle  nuove
costruzioni  ferroviarie  in  servizio presso il Ministero dei lavori
pubblici".
  Art. 6. - E' sostituito dal seguente:
  "I   Comitati   tecnico-amministrativi   dei   Provveditorati  sono
competenti a pronunciarsi:
    a)  sui  progetti  di  massima  ed esecutivi di opere da eseguire
nella  circoscrizione  del  Provveditorato  a cura dello Stato, sia a
totale  suo carico sia col suo concorso, di importo compreso tra lire
53.000.000  e  lire  100.000.000,  quando  all'appalto  dei lavori si
intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante
appalto-concorso;   ovvero  d'importo  tra  lire  25.000.000  e  lire
50.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in
economia o mediante appalto a trattativa privata;
    b)  sui  progetti di massima ed esecutivi di importo compreso tra
lire  50.000.000  e  lire  100.000.000  di  opere  da  eseguire dalle
province,  dai  comuni,  da  altri  enti  e  da  privati  per  la cui
esecuzione  sia  chiesta  la  concessione,  a  termini  di  legge, di
contributi  dello  Stato  o  per i quali sia prescritto il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi tecnici del
Genio civile, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
    c)  sulle  vertenze  relative a lavori attribuiti alla competenza
del  Provveditorato,  sorte con gli imprenditori, in corso di opera o
in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalita'
contrattuali   quando  cio'  che  si  chiede  all'Amministrazione  di
promettere,  abbandonare  o pagare sia determinato o determinabile in
somma superiore a lire 5.000.000 e fino a lire 10.000.000;
    d)  sulle  proposte  di  risoluzione  o  rescissione di contratti
relativi  a  lavori  attribuiti  alla competenza del Provveditorato e
sulle  questioni con gli imprenditori per la determinazione dei nuovi
prezzi,  sempreche'  si  tratti di opere appaltate in base a progetti
sottoposti  al  parere  del  Comitato  ovvero  quando  importano  una
maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;
    e)  sui  progetti  esecutivi  di  stralcio  di qualunque importo,
tecnicamente  corrispondenti  a  quelli  generali  o  di massima gia'
approvati in linea tecnica dal Ministro per i lavori pubblici, previo
parere  favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici la cui
esecuzione sia stata delegata al Provveditorato;
    f)  sulle  perizie  di  manutenzione  annuali  o  pluriennali  di
qualunque importo.
  I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle
opere pubbliche hanno nei limiti di competenza le funzioni attribuite
al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Le  determinazioni  ed  i  pareri  dei  provveditori e dei Comitati
sostituiscono   quelli   di  ogni  altro  organo  locale,  singolo  o
collegiale".
  Art.  6-bis  (nuovo). - "I provveditori alle opere pubbliche, sotto
la propria responsabilita', con propri decreti approvano:
    a)  previo parere favorevole dell'ingegnere capo o dell'ispettore
generale  del  Genio  civile  i  progetti  per  lavori,  forniture  e
prestazioni  d'importo  non  superiore a lire 25.000.000, se si debba
procedere    all'appalto    mediante    trattativa   privata   ovvero
all'esecuzione  in 3 economia e quelli d'importo non superiore a lire
150 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica
o licitazione privata;
    b)  previo parere favorevole del Comitato tecnico-amministrativo,
i  progetti  d'importo  superiore  a  lire  25.000.000  e fino a lire
50.000.000,  se  si  debba  procedere all'appalto mediante trattativa
privata  a  all'esecuzione in economia e quelli d'importo superiore a
lire  50.000.000  e  fino  a  lire 100.000.000, se si debba procedere
all'appalto mediante asta pubblica, licitazione privata o col sistema
dell'appalto-concorso.
  I  provveditori  alle  opere  pubbliche hanno facolta' di approvare
sotto  la  propria  responsabilita'  transazioni, relative a vertenze
sorte  con gli imprenditori, in corso di opera e in sede di collaudo,
per  maggiori  compensi  o  per  l'esonero di penalita' contrattuali,
qualora   cio'  che  si  chiede  all'Amministrazione  di  promettere,
abbandonare  o  pagare  sia  determinato o determinabile in somma non
superiore  a lire 10.000.000, purche' sulle vertenze abbiano espresso
parere  favorevole  l'ispettore  generale  del Genio civile ovvero il
Comitato  tecnico  amministrativo  per  gli  affari  che  eccedano la
competenza dell'ispettore generale".
  Art. 9. - Le parole: "articoli 6 e 7", sono sostituite dalle altre:
"articoli 6, 6-bis e 7".
  Art. 11. - E' soppresso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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