Legge Ordinaria n. 191 del 15/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1951)
Istituzione di un punto franco nel porto di Messina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' istituito nel porto di Messina un "punto franco".
  Esso comprende le aree della zona falcata della superficie di circa
metri  quadrati  144.000  delimitata  verso  mare  dal  ciglio  delle
banchine  del  porto  e  verso  terra da una linea che ha per origine
l'angolo  nord-est  della  darsena  di levante a metri 20 dal muro di
cinta  della  zona  di  pertinenza  della  marina militare denominata
"Difesa militare marittima", segue una curva di raggio di metri 100 e
dello  sviluppo di metri 178,35; indi un rettifilo lungo metri 143,20
parallelo e distante metri 72 dal primo tratto, verso ovest, del muro
di  cinta  del  deposito  della C.I.P., poscia una curva di raggio di
metri  321,27 e sviluppo metri 156,36, segue un rettifilo lungo metri
136  e poi, piegando ad angolo retto verso ovest per una lunghezza di
metri  20  e  successivamente  ad  angolo  retto  verso sud, segue un
rettifilo  lungo  metri  423.  Dall'estremo sud di detto rettifilo la
linea  segue il ciglio interno della progettata strada larga metri 10
che  dalla  litoranea  porta  alla testata Norimberga, fiancheggiando
l'area  della  calata  sudovest  dello sporgente Norimberga destinata
alla costruzione dei silos di carbone delle ferrovie dello Stato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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