Legge Ordinaria n. 293 del 15/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1951)
Riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  alla  disposizione  contenuta  nell'art. 14 del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 12 dicembre 1947, n.
1488, le deliberazioni sulla riammissione in servizio degli addetti a
ferrovie,  tramvie  e  linee  di  navigazione  interna  in  regime di
concessione,  allontanati dal servizio durante il regime fascista per
motivi politici, spettano ai Consiglio aziendale di disciplina di cui
all'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 marzo 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA
D'ARAGONA - SCELBA -
PICCIONI - MARAZZA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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