Legge Ordinaria n. 376 del 05/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1951)
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica
agli  impiegati  civili  non  di ruolo in servizio alla data 1 maggio
1948,   compresi  quelli  a  ferma  temporanea,  comunque  assunti  e
denominati,   sempreche'  all'atto  dell'assunzione  sussistessero  i
requisiti per una regolare nomina.
  Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti
dal  decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati statali
non  di  ruolo  interessati  debbono  farne  domanda in carta legale,
corredata  dei  documenti  occorrenti  per dimostrare il possesso dei
requisiti  prescritti,  all'Amministrazione  presso la quale prestano
servizio. Questa, nel caso previsto dall'art. 2 del predetto decreto,
la  trasmette con un rapporto informativo all'Amministrazione nei cui
ruoli  speciali  sia  stato chiesto il collocamento. Per il titolo di
studio,  il  certificato  di  cittadinanza  e l'estratto dell'atto di
nascita,    puo'    farsi   riferimento   agli   atti   in   possesso
dell'Amministrazione.
  La  domanda  deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre
due   mesi  dal  compimento  dell'anzianita'  di  servizio  stabilita
dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora
l'anzianita'  stessa sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore
della presente legge, non oltre due mesi da questa data.
 

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