Legge Ordinaria n. 390 del 21/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1951)
Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n.
765,  convertito  nella  legge  1  luglio 1926, n. 1380, e successive
modificazioni,   si   applicano   anche   ai   Comuni  dove  esistono
organizzazioni   di  Stato  per  la  gestione  di  aziende  demaniali
patrimoniali.
  Il  Comitato  di  amministrazione  delle  aziende autonome di cura,
soggiorno   e   turismo   dei  cennati  Comuni  e'  composto:  di  un
rappresentante  del Demanio, nominato dal Ministro per le finanze; di
un  membro,  designato  nel  proprio  seno  dagli speciali comitati o
commissioni  di  vigilanza  o  di  amministrazione,  istituiti per la
gestione  delle  singole  aziende patrimoniali; di un membro nominato
dal    prefetto    della    Provincia;    di   un   membro   nominato
dall'Amministrazione  comunale; dei rappresentanti indicati ai numeri
2,  3 e 4 dell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765,
modificato  dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due
rappresentanti  dei lavoratori nominati dal prefetto su terne di nomi
designati   dalle   associazioni   sindacali   locali   ed  a  queste
appartenenti,  tenuto  conto  della  consistenza  delle  associazioni
sindacali stesse.
  Il presidente e' nominato nel seno del Comitato di amministrazione.
  E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - SCELBA -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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