Legge Ordinaria n. 433 del 29/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1951)
Modificazioni dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art.  12  del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con   regio   decreto   5   giugno  1939,  n.  1016,  e'  sostituito,
limitatamente alla prima parte, dal seguente:
  "La  caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica
di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni".
  Per  conseguenza,  nel  penultimo  comma  dello  stesso art. 12, le
parole  "prima  domenica  di  settembre" sono sostituite dalle parole
"penultima domenica di agosto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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